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Rapporti giuridici tra lo Stato italiano e lo Stato Città del Vaticano


Il Trattato Lateranense ha regolato i rapporti giudiziari tra Italia e Strati della Città del Vaticano.
Le sentenze pronunziate dai Tribunai dello Stato della Città del Vaticano sono riconosciute nel nostro ordinamento in base alle norme del diritto internazionale.
I rapporti tra Italia e Stato della Città del Vaticano in materia di notificazione degli atti civili e commerciali sono invece regolate da un’apposita Convenzione stipulata nel 1932 con la Santa Sede.
In essa è previsto che, qualora si debba procedere ad una notificazione nello Stato della Città del Vaticano, l’interessato faccia istanza alla Procura della Repubblica, la quale si rivolgerà al Promotore di giustizia del Tribunale di prima istanza dello Stati della Città del Vaticano, che provvederà alla notifica.
Vi sono poi speciali previsioni del Trattato del Laterano in materia di esercizio della giurisdizione penale sullo Stato della Città del Vaticano.
Nulla avrebbe vietato, in linea di principio, che detto esercizio fosse riservato in via esclusiva alle autorità vaticane.
Ma ragioni di opportunità, concernenti la salvaguardia dell’immagine della benevolenza e misericordia della Santa Sede, hanno suggerito una soluzione diversa: le autorità giudiziarie italiano possono perseguire gli autori di delitti commessi in territorio vaticano quando la Santa Sede lo richieda o conferisca una delegazione permanente.
Va ricordato che, quando la Santa Sede abbia concesso allo Stato italiano la delega a punire i reati commessi nello Stato della Città del Vaticano, lo Stato italiano deve obbligatoriamente esercitare l’azione penale.
Le sentenze ed i provvedimenti delle autorità ecclesiastiche in materia spirituale o disciplinare hanno piena efficacia giuridica in Italia, ma solo se esse siano “in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani”.
Un regime particolare caratterizza piazza San Pietro.
Essa, pur facendo parte dello Stato della Città del Vaticano, è aperta al pubblico ed è soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; quest’ultime debbono comunque arrestarsi ai piedi della Basilica.
I reati commessi in Piazza San Pietro sono perseguibili dall’autorità giudiziaria italiana senza necessità di autorizzazione da parte della Santa Sede.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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