Skip to content

Il riconoscimento della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico: la sede in Italia


Altro presupposto di ordine generale è che l’ente ecclesiastico abbia la propria sede in Italia.
In tal senso si esprimono sia l’Accordo del 1984, che le intese con le altre confessioni religiosi.
È possibile comunque che enti di natura religiosa con personalità giuridica riconosciuta in altro Stato operino in Italia.
In questo caso “le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione”.
A questi, però, si applicherà “la legge italiana se la sede dell’amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti”.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.