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I controlli canonici


Una delle peculiarità della normativa in tema di enti ecclesiastici è data dal riconoscimento della rilevanza anche nell’ordinamento civile dei controlli canonici circa le attività degli enti ecclesiastici.
Le esigenze confessionali sono state, peraltro, contemperate con quella di tutela degli interessi dei terzi attraverso il precedentemente esposto sistema di pubblicità derivante dall’obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche; sistema completato dall’obbligo di comunicazione da parte della CEI al Ministero dell’Interno, entro 30 giorni dalla loro promulgazione, dei provvedimenti canonici con i quali la Santa Sede e la CEI determinano rispettivamente il limite di competenza per valore e l’individuazione degli atti da qualificarsi come eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Dunque, i negozi giuridici canonicamente invalidi o inefficaci saranno ritenuti tali anche dall’ordinamento civile, ma con la limitazione che tale invalidità o inefficacia, come già notato in precedenza, non potrà essere opposta ai terzi che non siano a conoscenza delle limitazioni dei poteri di rappresentanza o della omissione degli appositi controlli canonici non risultanti dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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