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La destinazione agli enti ecclesiastici del 5 per mille del gettito i.r.p.e.f. per finalità di volontariato e di ricerca


La legge finanziaria per l’anno 2006 ha previsto, a titolo sperimentale, una forma particolare di finanziamento attraverso la destinazione di una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da ripartire sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.
Di questo intervento, confermato nelle successive leggi finanziarie del 2007 e del 2008, possono oggi usufruire tre categorie di soggetti:
- le organizzazioni non lucrative nonché le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionali e provinciali e le associazioni riconosciute senza scopo di lucro;
- gli enti di ricerca scientifica e le università;
- gli enti di ricerca.
“La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille di cui alla l. 222/85 non sono in alcun modo alternative fra loro”: le confessioni religiose in quanto tali non sono direttamente coinvolte nella ripartizione del 5 per mille.
Esse possono accedervi invece in via indiretta per il tramite dei propri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, qualora questi ultimi abbiano previsto di svolgere una o più delle attività nei confronti delle quali è prevista la possibilità di devolvere il 5 per mille.
La discontinuità con l’8 per mille può essere anche colta in ulteriori aspetti essenziali: il contribuente infatti
non destina una quota indistinta del gettito i.r.p.e.f., bensì una quota “della sua imposta sul reddito delle persone fisiche”;
oltre ad apporre una firma in uno dei quattro riquadri corrispondenti alle finalità indicate nella legge finanziaria, può aggiungere il codice fiscale di uno specifico soggetto, tra quelli ammessi, “cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille della propria imposta”.
La legge finanziaria 2008 ha inoltre stabilito che i soggetti ammessi al riparto del 5 per mille “devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite”.
Un utile strumento di trasparenza che ricalca quello obbligatoriamente richiesto alle confessioni religiose che partecipano alla ripartizione dell’8 per mille.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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