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L’abbandono del sistema beneficiale per il sostentamento del clero


Il sostentamento del clero è stato assicurato per lungo tempo attraverso un sistema risalente alla transizione tra il primo ed il secondo millennio, fino al Codice del 1983.
Tale regime si fondava sui c.d. benefici, ossia dotazioni patrimoniali, annesse ai singoli uffici ecclesiastici, munite di personalità giuridica, dal cui reddito il titolare traeva i mezzi necessari per il proprio sostentamento.
Questo sistema era fonte di notevoli diversificazioni nel trattamento economico dei chierici, essendo il reddito beneficiale variabile a seconda dell’entità patrimoniale delle differenti dotazioni.
Per questo motivo lo Stato italiano ha provveduto a corrispondere ai titolari degli uffici il cui beneficio producesse un reddito inferiore ad un minimo predefinito, il c.d. supplemento di congrua.
Nel tempo, detto supplemento divenne strumento ordinario di sostentamento del clero, trasformandosi in una sorte di contributo stipendiale a carico del Fondo per il culto.
Le esigenze di superamento del sistema beneficiale hanno condotto, nel nuovo Codice di diritto canonico del 1983, alla previsione dell’istituzione, nelle singole Diocesi, di “un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte”, allo scopo di provvedere al sostentamento dei chierici che prestino servizio a favore delle stesse.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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