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Rappresentatività nel settore pubblico e sindacato più rapresentativo


La rappresentatività ponderata nel settore pubblico

Nel settore pubblico il sindacato maggiormente rappresentativo non individua solo i soggetti titolari dei diritti sindacali, ma quelli abilitati alla contrattazione collettiva nazionale. Andavano quindi individuati i sindacati secondo criteri certi.
Inizialmente si delegava al Governo di prevedere criteri di rappresentatività ma poi la norma fu abrogata.
Fu introdotta una nuova norma art.43 dlgs. 165/2001 dove si dispone che siano ammessi alla contrattazione collettiva nazionale di comparto o area i sindacati che realizzino un indice di rappresentatività non inferiore al 5% (media tra il dato associativo ed il dato elettorale). Il dato associativo è la percentuale delle deleghe per il pagamento dei contributi associativi a favore di ogni sindacato, sul totale. Il dato elettorale è la % dei voti ottenuti dalla lista del sindacato sul totale dei voti espressi.
I sindacati devono essere presenti in almeno due aree o comparti. La legittimazione va verso l’alto invece che derivare dall’alto come prima.
La media è inoltre espressione di due dimensioni radicate nelle confederazioni: n.iscritti e voti ottenuti.
Tutti i sindacati oltre il 5% sono ammessi. Quindi hanno uguaglianza in contrattazione. Non ugualmente nei diritti: intanto l’Aran può sottoscrivere contratti con il consenso dei sindacati che rappresentino il 51% dei lavoratori (media tra dato associativo ed elettorale) oppure il 60% solo elettorale. Inoltre godono di permessi, distacchi, aspettative per i propri dirigenti, in proporzione alla propria rappresentatività (sempre in media). Si cerca quindi di superare la rappr.tà presunta.

Il sindacato comparativamente più rappresentativo

In presenza di due contratti collettivi per lo stesso gruppo professionale il legislatore attribuisce ad uno dei due il compito di essere comparativamente più rappresentativo per quello che riguarda l’applicazione di una norma legale come ad esempio la determinazione dell’obbligo contributivo che parte dalle retribuzioni come parametro principale. La comparazione va effettuata sulla base degli indici già espressi.
La comparazione si usa anche per determinare quale sindacato debba disciplinare certe norme integrando la legge esistente (es. fornitura di lavoro temporaneo, tempo parziale) mentre l’altro non potrà disporre in materia.

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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