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Contrattazione collettiva nel lavoro pubblico


Diritto pubblico e rapporto di pubblico impiego
Fino a prima degli anni ’90 le regole di diritto pubblico disciplinavano il rapporto fra PA e cittadini ma anche fra PA e dipendenti, una supremazia speciale che si perfezionava con il rinvio al giudice amministrativo delle controversie sul pubblico impiego di diritti soggettivi e interessi legittimi.

Ma il conflitto c’era anche all’interno del pubblico come nel privato. Venne intanto riconosciuto il diritto allo sciopero anche ai dipendenti pubblici.
Ma già si delineava una differenza fra rapporto di servizio e rapporto organico, il primo è quello contrattuale lavoro=retribuzione l’altro è l’incardinazione nel ruolo.

Quando a tal proposito si disegnava la riforma 1992, il CdS fornì un parere diverso, ma errato. Invece la legge delega conferì mandato al legislatore di ricondurre i rapporti di impiego pubblici sotto la disciplina del codice civile e regolati con contratti individuali e collettivi. Si distingueva fra organizzazione pubblicistica degli uffici e organizzazione privatistica del lavoro.

Nel 1997 si chiarì ancor meglio che al diritto pubblico sono sottoposte le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e la macro-organizzazione (es.totale del n.dip.) mentre la micro-organizzazione va gestita con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Non si ricomprendono i rapporti indicati all’art.3 del D.Lgs. 165/2001

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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