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Contrattazione collettiva e legge quadro del 1983


La legge quadro del 1983

La Pa assumeva posizione di supremazia. Il diritto costituzionale di sciopera era accompagnato dal non riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva.
Dal 1968 il legislatore riconobbe l’attività di contrattazione anche se gli “accordi sindacali” non avevano efficacia diretta ma dovevano essere emanati atti unilaterali di recezione.
Anche nel 1983 si mantenne questo schema rigido: gli accordi come parte di un procedimento. Ma lo schema andò in crisi pochi anni dopo per centralizzazione, rigidità specie della decentrata. Si pensi alle diversità di orari per ministeri, ospedali, biblioteche.

Contrattazione collettiva e lavoro pubblico

Gli accordi sindacali non sono più parte di un procedimento ma atti di autonomia privata  (art.39 Cost).
In caso di mancato accordo si può procedere come nel privato con l’eccezione che per la trasparenza pubblica non si possono dare trattamenti superiori a quelli dei ccnl.

Il ccnl fa cessare di efficacia quelle norme che attribuiscono trattamenti economici non previsti dal precedente ccnl (in modo che leggi e leggine non possano favorire gruppi di dipendenti) o norme introdotte possono essere derogate dai successivi ccnl.

I rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione sono disciplinati dai ccnl.

La struttura del sistema contrattuale

La struttura della contrattazione ed i rapporti fra i livelli di questa sono regolati dalla contrattazione stessa.
Il contratto si dice nazionale di comparto. I comparti sono settori omogenei o affini delle PA. Per i dirigenti sono previste aree contrattuali autonome.
Si possono stipulare accordi quadro fra insiemi di comparti.
Si possono attivare autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa con risorse proprie e rispettando propri vincoli di bilancio.

La contrattazione si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai ccnl tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono.
I contratti decentrati che non rispettano regole di competenza stabilite dal ccnl, sono nulli. Le parti stabiliscono la durata dei contratti oggi fissata in quattro anni per la parte normativa e due per quella economica. Il problema è nella coesistenza fra libera contrattazione e controlli sulla spesa pubblica.

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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