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Sciopero diritto e reato, dei marittimi, politico e di solidarietà


La giurisprudenza della Corte Costituzionale sulle norme penali precostituzionali incriminatici dello sciopero

Sciopero-diritto e sciopero-reato

Per molti anni coesistettero le norme cost. che riconoscevano la legittimità dello sciopero e le norme penali che lo negavano.
Poi l’art. che puniva lo sciopero per fini contrattuali e la serrata fu annullato perché manifestatamene anticostituzionale.
Le altre norme non furono invece abrogate ma manipolate dalla Corte Costituzionale, specie quelle sui dipendenti pubblici anche se dopo la 146/1990 ha regolato lo sciopero direttamente.

Lo sciopero dei marittimi

Una sentenza importante fu la 124/1962 quando scioperarono i marittimi. Si sancì che non era reato di ammutinamento ma si riconobbe il diritto allo sciopero. Ma si affermò inoltre che non si poteva interrompere il lavoro a bordo se, una volta partiti, ci fosse stato pericolo per le persone imbarcate e per il patrimonio navigante (quindi sempre una volta lasciato il porto). Diverso discorso una volta attraccati e garantiti i servizi essenziali e precauzioni per persone e beni.

Lo sciopero politico

Inizialmente venne dichiarato illegittimo perché non interesse economico-professionale ed inoltre la rivendicazione non è nella disponibilità del datore di lavoro. Quindi il reato per fine politico era reato.
Si distinse anche lo sciopero politico in senso stretto cioè per problemi politici in generale dallo sciopero economico-politico cioè per decisioni assunte dal governo riguardanti i lavoratori.
Questi ultimi furono dichiarati legittimi (es. riduzione di servizi sociali/aumento di ticket, o per sollecitare interventi sull’occupazione).
Infine con sentenze 290/1974 e 165/1983 si dispose che lo sciopero politico sia legittimo purché non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale oppure oltrepassi i limiti di legittima pressione e diventi atto per impedire o ostacolare il libero esercizio di quei diritti e poteri in cui si esprime la sovranità popolare.
Quindi lo sciopero come diritto di libertà, tutela dei lavoratori dell’interesse alla partecipazione, organizzazione politica economica e sociale del paese.

Lo sciopero di solidarietà

Era reato ma poi è stato considerato legittimo, per esprimere solidarietà ad altri gruppi o per la lesione degli interessi di un lavoratore purché ci sia comunione di interesse fra i due gruppi.

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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