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Prestazioni indispensabili, Commissione di garanzia e sanzioni


Le prestazioni indispensabili

Si individuano nei contratti collettivi o per i lavoratori autonomi da un codice di autoregolamentazione.
Es.
astensione dallo sciopero di quote di lavoratori, indicando come vengono individuati i lavoratori.
intervalli minimi tra uno sciopero e l’altro

hanno efficacia per tutti i lavoratori anche per i non iscritti o i sindacati non firmatari.
Le sanzioni sono a carico di tutti.
La Corte ha respinto l’eccezione di incostituzionalità.

L’accordo deve essere valutato idoneo da una Commissione di garanzia dell’attuazione della legge che può anche dettare regole provvisorie in mancanza di accordo tra le parti o valutato negativo.

La regolamentazione provvisoria disposta dalla Commissione di garanzia

Autorità amministrativa indipendente di nove membri scelti tra esperti in diritto costituzionale del lavoro o relazioni industriali nominati dal Pres,Repubblica su designazione dei Pres.Camere.
Valuta l’idoneità degli accordi  fra il diritto allo sciopero ed il godimento dei diritti  costituzionalmente tutelati. Se la valutazione è negativa formula proposte, se non viene accettata delibera regole idonee esercizio sciopero. Lo stesso per gli autonomi.
Le regole della Commissione sono provvisorie, se si trova l’accordo viene di nuovo valutato e se ok, adottato.

Le sanzioni

Il comportamento delle parti può essere valutato o d’ufficio o su istanza. La valutazione va notificata agli interessati che hanno 30gg per osservazioni o essere sentiti. Poi e non oltre 60gg la Commissione valuta e sanziona con termine.

Verso i lavoratori sanzioni in base alla gravità, escluso il licenziamento. Il datore la infligge ed i resp.aziendali sono multati se in ritardo.
Si chiamano disciplinari anche se non in senso letterale (non datore/lavoratore).

Verso le organizzazioni tre tipi di sanzioni:
sospensione dei permessi sindacali retribuiti
mancata percezione dei contributi sindacali trattenuti dalla retribuzione (verranno versati all’inps)
esclusione dalle trattative
Se le organizzazioni non hanno benefici patrimoniali o non partecipano alle trattative hanno una sanzione amm.va. pecuniaria (al legale rapp.te)

Verso le PA ed imprese/enti che erogano servizi essenziali se non li garantiscono o non danno informazioni agli utenti. Lo stesso a organizzazioni degli autonomi.

Si può ricorrere al giudice del lavoro.

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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