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Licenziamento dei dirigenti e permessi per dirigenti sindacali


ART.18 – 4°/5°/6°/7° comma – LICENZIAMENTO DEI DIRIGENTI

Non è soggetto a nulla osta ma precede la reintegrazione provvisoria in corso di giudizio se il giudice non ritenga sufficientemente provate le ragioni del datore.

Il datore che non ottempera deve versare le retribuzioni più lo stesso importo al fondo adeguamento pensioni.
L’ordinanza di reintegro può cmq essere impugnata davanti allo stesso giudice.
L’ordinanza può essere revocata con la sentenza finale.

La tutela si applica per i candidati alle elezioni sindacali fino a tre mesi dopo le elezioni e per tutti fino a dopo un anno dalla cessazione dell’incarico.

ARTT. 23 E 24 – PERMESSI PER DIRIGENTI SINDACALI

Permessi retribuiti: per l’espletamento del loro mandato, con l’onere della comunicazione scritta al datore almeno 24 ore prima, tramite le RSA.
(non compresi i sabati e domeniche). Non soggetto a condizioni del datore, neanche per esigenze aziendali.
Non ammesso accordo di scambio per limitazioni da parte del datore a fronte di più permessi.
1 dirigente per RSA ogni 200 dip. (non meno di 1 ora/dip)
1 ogni 300 o fraz. per RSA fino a 3.000 dip. (non meno di 8 ore/mese)
1 ogni 500 o fraz. in aggiunta al precedente (non meno 8 ore/mese)
I limiti possono essere migliorati dal CCNL ad es. con un monte ore anche per chi non è dirigente di RSA.

Tratto da INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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