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Permessi non retribuiti e per dirigenti sindacali esterni


ART.24 – PERMESSI NON RETRIBUITI

Per la partecipazione a trattative sindacali o congressi, convegni di natura sindacale. Elenco non tassativo. Quindi es. anche per corsi di formazione sindacale.

Non meno di 8 giorni /anno, comunicazione scritta al datore tre giorni prima, tramite le RSA. Senza riferimenti specifici se non “sindacali”. Il datore non può negare.

ARTT. 30 E 31 – PERMESSI PER DIRIGENTI SINDACALI ESTERNI

Riguarda i componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali dei sindacati, per la partecipazione alle riunioni. Permessi retribuiti.

I tempi e modi sono rimandati alla contrattazione. Qualora manchi, spetta al giudice stabilire, secondo correttezza ed equità.

Non soggetti a valutazione del datore.
Solo per la riunione e non per la sua preparazione o per l’attuazione delle decisioni assunte.

Se eletti anche in funzioni pubbliche elettive, possono richiedere di essere messi in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.
Periodo utile ai fini pensionistici e all’anzianità di servizio (es. scatti).

Il periodo può anche essere frazionato anche se la dottrina non è d’accordo.

Tratto da INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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