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Diritto di affissione, di proselitismo e raccolta di contributi


ART.25 – DIRITTO DI AFFISSIONE

Il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre per ogni RSA spazi per l’affissione di comunicati.
Sugli scritti il datore non può esercitare controllo preventivo, né impedire l’affissione o far togliere se non dall’autorità, con denuncia ad es. per diffamazione.

Affissioni su materie sindacale e del lavoro sempre in senso estensivo.

Spazi per affissione all’interno dell’unità produttiva ed accessibili a tutti.


ART.26 – DIRITTO DI PROSELITISMO E RACCOLTA DI CONTRIBUTI

“I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale”.

Prima del referendum del 1995 si prevedeva che i sindacati percepivano i contributi che i lavoratori decidevano di versare, tramite ritenuta sulla retribuzione, secondo le modalità stabilite dai CCNL anche per tutelare la segretezza dei lavoratori

Inoltre per le aziende il cui rapporto non era regolato da contratti collettivi, il lavoratore aveva diritto che la trattenuta fosse cmq effettuata e versata al sindacato.

Aboliti questi due commi la materia resta regolata dai contratti collettivi per cui i datori non sono più obbligati a trattenere in favore delle associazioni non firmatarie.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il datore non può esentarsi dall’effettuare la trattenuta ed il versamento in quanto rientra tra le ipotesi di cessione del credito ai sensi dell’art. 1260 e ss. del Cod. Civ., purché abbia limite di durata e sia revocabile

L’art.26 non è proprio legislazione di sostegno alle associazioni quanto diritto dei lavoratori.
Il diritto va esercitato senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale. Quindi sia in orario che fuori purché non si crei sospensione, disorganizzazione o pericoli per l’incolumità.

Nell’art. 26 il proselitismo può essere anche volantinaggio, purché compiuta dal dirigente la RSA con permesso. Inoltre non può svolgersi se vietato dal datore durante l’orario di lavoro per esigenze aziendali.

Tratto da INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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