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Sciopero delle mansioni, rallentamento concertato, sciopero del cottimo e ostruzionismo


LE FORME DI LOTTA SINDACALE NON ASTENSIONI DAL LAVORO:
LO SCIOPERO DELLE MANSIONI; S. DEL RENDIMENTO O RALLENTAMENTO CONCERTATO DELLA PRODUZIONE; S. DEL COTTIMO, L’OSTRUZIONISMO E S. PIGNOLO

Sono non collaborazioni che violano i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e dovere di diligenza.

sciopero delle mansioni: rifiuto di svolgere mansioni accessorie solitamente svolte o superiori o inferiori. (se sono dovute per contratto, inadempienza).

sciopero di rendimento o rallentamento concertato della produzione: ritmo lento. E’ inadempimento in quanto c’è l’obbligo di diligenza nell’esecuzione della prestazione (art.2104 c.c.). Legittima la trattenuta corrispondente alla minore produzione.

sciopero del cottimo: busta paga con minimo base + cottimo. In caso di riduzione al minimo, retribuzione commisurata. In caso di riduzione sotto il minimo, riduzione anche della base.

ostruzionismo o sciopero pignolo: applicazione pedante delle regole.
Es. nel privato controllo minuzioso dei macchinari prima di iniziare. Illecito
Es. nel pubblico, doganieri che controllano minuziosamente tutti. Abuso di diritto. Abuso di potere discrezionale.

Tratto da INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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