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La mediazione, artt. 1754 ss.


Il codice civile definisce il mediatore come colui che, in posizione d’imparzialità, mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Si tratta di un contratto unilaterale perché gli obblighi di colui che si giova del mediatore non trovano corrispondenza in un obbligo di questi per la cura dell’affare.
Se il contratto non è concluso, il mediatore non ha diritto ad alcun compenso, ma solo al rimborso delle spese da parte di chi lo abbia incaricato.
Quindi il diritto ala provvigione spetta sempre quando l’intervento del mediatore è risultato efficace: sia che sia servito ad avvicinare le parti, sia che ne abbia facilitato le trattative. La provvigione è dovuta al mediatore da entrambe le parti anche se una sola o nessuna ne abbia sollecitato l’intervento.
Il mediatore ha solo l’onere, e non l’obbligo, di svolgere l’attività interpositiva; tuttavia egli ha il dovere di comunicare alle parti tutte le circostanze a lui note che possono influire sulla conclusione dell’affare, consentendo così alle parti una più esatta valutazione in ordine alla convenienza ed alla sicurezza dell’operazione economica.
In due casi il mediatore risponde dell’esecuzione dell’affare: quando ha dato garanzia, quando non ha manifestato il nome del contraente.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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