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Lo sconto e il risconto, artt. 1858 ss.

Lo sconto e il risconto, artt. 1858 ss.

Contratto in forza del quale la banca (cd. scontante), previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente (cd. scontatario) l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione del credito.
La cessione ha luogo salvo buon fine: qualora, cioè, il debitore non paghi alla scadenza, la banca può agire contro lo scontatario per la restituzione della somma anticipata.
La banca può anche scontare a sua volta il credito presso altra banca, effettuando il cd. Risconto: è lo sconto dei titoli scontati. La banca A che ha scontato un debito altrui, avendo poi bisogno di denaro, risconta il titolo presso la banca B, ricevendone credito.
I crediti atti ad essere scontati possono suddividersi in tre categorie: crediti non cartolari, cioè non incorporati in titoli di credito (ad es. annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali); crediti incorporati in titoli di credito non cambiari (ad es. assegni bancari, note di pegno); crediti incorporati in titolo di credito cambiari. Sconto cambiario: il possessore trasmette alla banca, mediante girata, l’assegno  o la cambiale rilasciatogli dal suo debitore. La banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, può far valere nei riguardi dello scontatario anche l’azione causale facendosi restituire la somma anticipata.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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