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Le caratteristiche del patto di riscatto

Le caratteristiche del patto di riscatto


La vendita produce immediato effetto traslativo, ma è previsto il ritorno della proprietà al venditore: questi si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e rimborsando le spese fatte dal compratore (viene incontro alle esigenze del venditore di avere del liquido sperando di riavere poi la proprietà). Per l'efficacia della dichiarazione è necessario che essa sia accompagnata dalla restituzione della somma. Il diritto si può esercitare entro 2 anni per i beni mobili e 5 per i beni immobili (ma le parti possono stabilire anche termini inferiori). La clausola relativa al patto di riscatto va stipulata al momento in cui il contratto si perfeziona e può essere in un atto separato.
Se manca contemporaneità il patto aggiunto diviene una promessa di retrovendita. Il riscatto ha efficacia reale; se riguarda immobili, per rendere l'atto opponibile si deve procedere a trascrizione.
Il patto di retrovendita ha carattere obbligatorio: le parti si impegnano a fare una nuova vendita in senso inverso. Questo tipo di patto presuppone l'intervento del compratore che deve dare il suo consenso. Questa specie di preliminare di vendita non è sottoposta a tutte le limitazioni del patto di riscatto.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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