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Forme o patti aggiunti e forme speciali di vendita

Il patto di prelazione

è la facoltà che il venditore si riserva, qualora il compratore si decida a rivendere la cosa, di ricomprarla a parità di condizioni ma con preferenza rispetto ad eventuali acquirenti. Il patto ha efficacia obbligatoria.

La compravendita con riserva di gradimento

il contratto non si perfeziona finché il gradimento del compratore non sia comunicato al venditore; la figura è simile all’opzione, dato che mentre il venditore è vincolato alla proposta il compratore può negare il proprio gradimento senza motivazione. Il contratto vincola solo una parte: il "se" è lasciato all'arbitrio del compratore. (Opzione: Contratto mediante il quale una parte si vincola verso l’altra a tenere ferma una proposta contrattuale, mentre l’altra si riserva la scelta di accettarla o meno; produce, a carico dell’obbligato, gli stessi effetti della proposta irrevocabile, essendo peraltro valido anche se non è fissato un termine per l’accettazione, che potrà essere stabilito dal giudice.
Colui che acquista la predetta facoltà di scelta paga talvolta alla controparte un corrispettivo; qualora non sia pattuito alcun corrispettivo l’opzione si configura come un contratto a titolo gratuito.)

Compravendita a prova

Si tratta di vendita sottoposta alla condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso cui è destinata. Il contratto è vincolante per entrambe le parti (es. vendita di un vestito).

Compravendita su campione

Si tratta di vendita perfetta e non sottoposta a condizione, ma il compratore può chiedere la risoluzione del contratto per qualsiasi difformità che la merce consegnatagli presenti rispetto al campione.

Compravendita di massa o in blocco

In questo caso le cose generiche o fungibili che vengono offerte in blocco formano un bene individuato, derogando alla disciplina in tema di vendita di cosa generica: si tratta dunque di vendita ad effetti reali immediati (es. vendita di tutte le bottiglie della cantina).

Compravendita da piazza a piazza

Ricorre quando le merci non siano disponibili in loco, ma vi debbano essere trasportate; a tal fine risulta necessario regolare i rapporti tra le parti, soprattutto in ordine all’insorgenza di eventuali rischi. Per tale motivo la pratica commerciale conosce l’uso di particolari clausole, proprie della vendita con spedizione. La funzione rappresentativa della merce è attribuita ad alcuni documenti, che sono titoli di credito: la consegna dei titoli corrisponde alla consegna della merce.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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