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Caratteristiche della liberazione anticipata, art. 54

Caratteristiche della  liberazione anticipata, art. 54


Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

Presupposti => il condannato deve aver dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione nel semestre considerato.
Come ha previsto la giurisprudenza il concetto di “partecipazione all’opera di rieducazione” non va inteso come semplice “buona condotta”, ma come una fattiva e convinta partecipazione all’opera di rieducazione, desumibile da fatti positivi rivelatori dell’evolversi della personalità del soggetto verso il suo reinserimento sociale.
Tale beneficio è applicabile anche agli ergastolani, ai soli fini del computo della misura della pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi-premio, della semilibertà e della liberazione condizionale.
Nella sua formulazione originaria, la revoca era disposta a seguito della condanna per delitto non colposo commesso durante l’esecuzione della misura.; ma una sent. Corte cost. ha eliminato tale automatismo, disponendo che la revoca della liberazione anticipata debba essere disposta solo se la condanna del reo, relativa alla condanna subita, sia incompatibile con il mantenimento della misura.

Effetto giuridico => l’effetto giuridico della detrazione è duplice:
da un lato => viene avvicinato il c.d. fine-pena (cioè il termine dell’espiazione),
dall’altro =>  la parte di pena detratta si considera come scontata ai fini della quantità di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale.

Revoca => nel caso in cui interviene una sentenza definitiva di condanna per un delitto non colposo commesso dal reo durante l’esecuzione della pena e successivamente alla concessione del beneficio, a condizione però che la condotta del soggetto in relazione alla condanna venga valutata dal giudice incompatibile con la concessione del beneficio.

Funzioni della liberazione anticipata:
1-rappresenta uno strumento attraverso il quale l’ordin. persegue la finalità rieducativa, affinché il condannato riacquisti anticipatamente lo status libertatis,
2-è funzionale anche al controllo e alla riduzione della popolazione carceraria.



Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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