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Definizione di elementi costitutivi e condizioni obiettive di punibilità


Diversa è la disciplina giuridica dettata per gli elementi costitutivi e per le condizioni obiettive di punibilità. Mentre i primi sono “investiti” dall’elemento soggettivo, per le 2° l’art. 44 c.p. dispone che “per la punibilità del reato la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto”. Quindi rispetto alle condizioni obiettive di punibilità non è necessaria neppure la colpa del soggetto, operando esse del tutto obiettivamente.
Questa rilevanza puramente obiettiva delle condizioni di punibilità è perfettamente coerente con la loro natura e funzione: essendo estranee al contenuto offensivo e al disvalore del reato, non occorre che essa siano riconducibili alla colpevolezza del soggetto.
Le condizioni concorrono positivamente a fondare la punibilità, ma esse operano delimitando (dall’esterno) la punibilità di un fatto già completo quanto a suo disvalore e consentendo così di perseguire quelle sole situazioni in cui la pena non appaia inopportuna o controproducente.
La qualificazione che il legislatore o l’interprete facesse di un elemento “intrinseco” al contenuto offensivo come condizione obiettiva, contrasterebbe con il principio di colpevolezza.

L’art. 44 c.p. prevede che quando per la punibilità del reato la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.
Il codice, quindi, non definisce le condizioni obiettive di punibilità ma si limita a fissarne due caratteri:
debbono consistere in un avvenimento del mondo esterno, che non deve necessariamente esser voluto dall’agente;
debbono essere estranee alla condotta illecita.

Secondo la migliore dottrina, le condizioni obiettive di punibilità costituiscono avvenimenti futuri ed incerti, estranei all’azione illecita, il cui verificarsi è necessario per la punibilità del reato, ma non per la sua esistenza.


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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