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Le proposte e le designazioni come provvedimenti amministrativi

Le proposte e le designazioni come provvedimenti amministrativi


Le proposte e le designazioni sono atti ricondotti alle manifestazioni di desiderio, di tipo quindi non provvedimentale. È infatti difficile negare che nella proposta o nella designazione non sia presente una volizione o ancor meglio un precetto diretto ad un'altra amm.ne: la volontà dell'amm. proponente o designante concorre alla determinazione di quel regolamento di interessi che dovrà essere disposto autoritativamente dall'amm.ne destinataria dell'atto di proposta o di designazione.
La volontà percep9bile nella proposta pare subordinata rispetto la volontà dell'amm.ne decidente, la quale peraltro risulterà vincolata, se intenderà emanare il provvedimento, al contenuto precettivo della proposta. La proposta non è solo atto di iniziativa, ma concorre a determinare il contenuto del provvedimento, di cui si vuole anche pretendere l'emanazione; la proposta limita la discrezionalità dell'amm.ne chiamata a provvedere (l'atto ha infatti uno specifico contenuto precettivo in quanto provvedimento adottato nell'esercizio discrezionale di un suo potere amm.vo.).
Non sono provvedimenti di proposta le richieste espresse in una sollecitazione che l'amm.ne compie, come atto di impulso ricollegabile ad un'iniziativa che si desidera attivare presso altra amm.ne: sono le richieste atti interni.
Non sono atti di designazione le indicazioni di nominativi espresse su richiesta dell'amm.ne attiva , da soggetti non appartenenti ad una pubblica istituzione (es. organizzaz. sindacali, partiti politici..).
Sarà dunque nella ponderazione degli interessi che la proposta e la designazione esprimono quella discrezionalità nell'esercizio di un potere amministrativo, da cui poi si rinviene la natura provvedimentale. Questa configurazione è riscontrabile nel momento decisionale che c'è sempre nel momento della proposta e della designazione: non rileva tanto il momento dell'iniziativa, che può essere variamente libera o strettamente vincolata.
Nella designazione non può esservi questa libertà di iniziativa, in quanto il soggetto, che dovrà provvedere a designare determinati nominativi, agisce sempre su richiesta di altra amministrazione: non c'è discrezionalità iniziale di questi atti, che possa tradursi in una caratterizzazione degli stessi sotto il profilo di un esercizio discrezionale collegabile ad un potere d'impulso.
Inoltre nella designazione il contenuto precettivo della stessa si esprime nell'indicazione, variamente vincolata di uno o più soggetti per la nomina ad un pubblico ufficio. Con la designazione vengono dunque limitati, sebbene in varia misura i poteri dell'amministrazione che deve provvedere alla nomina: l'amm.ne designante non ha iniziativa, ma è provocata da altra amm.ne pubblica. Non c'è quella discrezionalità che si riconosce alla proposta come atto di libero impulso: ma è discrezionale l'esercizio del potere, mediante il quale viene ad essere deciso il nominativo, su cui si dovrà orientare la scelta dell'amm.ne agente al momento della predisposizione dell'atto di nomina.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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