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Definizione di atti di certificazione

Tra gli atti amministrativi non strumentali vengono compresi gli atti di certificazione: figure che si collegano all'attività di certificazione svolta dall'amm.
Occorre distinguere tra certificazione, quale attività che si estrinseca in un atto, dal certificato, che è la rappresentazione cartacea del medesimo, cioè il documento: il certificato è solo un semplice enunciato scritto su moduli, espressivo della certificazione.
L'orientamento dominante riduce la certificazione tra le dichiarazioni di scienza riproduttive: con la certificazione si riproduce una certezza giuridica, così qualificata da altro atto giuridico (es. la certificazione della nascita, della residenza, che non può prescindere dall'atto di iscrizione nei registri anagrafici). Per la certificazione è ovviamente richiesta la forma scritta.
A seconda dell'amm. agente si può distinguere una certificazione propria da una certificazione in senso improprio, anche se entrambe sono comunque attività certificatorie. La prima si verifica quando l'amm. certificante ha l'obbligo di dichiarare, a seguito di domanda, la certezza legale contenuta in un pubblico registro o in simile foglio ufficiale, di cui l'autorità medesima è depositaria. La seconda si verifica quando non vi è un obbligo ma una facoltà che l'amm. ha di certificare una sua conoscenza non acclarata in termini di certezza legale.
Le certificazioni proprie hanno il massimo riconoscimento probatorio, cioè, nel riprodurre una certezza legale, fanno fede fino a querela di falso; mentre le seconde fino a prova contraria, dal momento che sono semplicemente strumento di certezza informativa.
Ulteriore attività di certificazione è contenuta in quegli atti apposti in calce ad altro documento, di cui si attesta la provenienza ovvero la conformità (legalizzazioni, autenticazioni...).
L'autorità che legalizza si limita a certificare la provenienza di un documento dichiarando "essere il sottoscrivente ilo documento il titolare dell'ufficio e la firma apposta la di lui firma".  
Per quanto concerne le certificazioni estimative (certificato di buona condotta, certificato di sana e robusta costituzione): l'amministrazione in questi casi deve procedere a valutare determinati fatti alla stregua di regole tecniche o di criteri empirici. In questi atti si determinano (e non si certificano) le certezze giuridiche.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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