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Caratteristiche di pendenza e retroattività nel provvedimento amministrativo

Caratteristiche di pendenza e retroattività nel provvedimento amministrativo 


La fase integrativa si svolge con atti che sono attribuitivi dell'efficacia a quel provvedimento conclusivo nel procedimento.
La collocazione dei momenti delle perfezione e dell'efficacia spiega il fenomeno della pendenza (vacatio) in cui versa il provvedimento già perfetto ma non ancora efficacie.
Non esiste mai un vuoto di tutela tra il momento della perfezione e quello dell'efficacia, anche se differentemente dislocati nel tempo: in situazione di pendenza, il provvedimento perfetto attende che un altro atto o un fatto intervenga come circostanza (estranea al procedimento di formazione) attributiva dell'efficacia in quanto richiesta dall'ordinamento come condizione per la realizzazione del regolamento d'interessi predisposto nel provvedimento stesso.
Molto spesso la circostanza attributiva dell'efficacia, anche se intervenuta successivamente alla perfezione, precede l'inizio dell'efficacia; in altri casi l'inizio dell'efficacia rimane posticipato rispetto al momento della conclusione del procedimento, coincidendo con il momento temporale della circostanza attributiva dell'efficacia medesima (dies iniziale dell'efficacia è successivo al dies della perfezione).
Il giorno iniziale può essere, a seconda delle previsioni normative, individuato con una retrodatazione dell'efficacia al dies della perfezione del provvedimento o differito nel tempo, così caratterizzando una posticipazione dissociativa cronologica tra perfezione ed efficacia.
La retroattività del provvedimento si può avverare quando il dies iniziale dell'efficacia viene anticipato rispetto al momento della conclusione del procedimento.
La retroattività si deve distinguere dalla retrodatazione: con la retrodatazione si pratica una coincidenza, non un'anticipazione degli effetti rispetto al momento temporale della perfezione.
Di retroattività si deve parlare quando questa è espressione di una specifica ponderazione condotta discrezionalmente dall'amministrazione agente.
Il consenso dei soggetti destinatari del provvedimento con efficacia retroattiva è un primo postulato richiesto per la trasparente tutela dei soggetti interessati al procedimento. La retroattività non può incidere negativamente nella sfera giuridica del terzo e non può far venir meno il fatto che si è compiutamente verificato prima dell'adozione del provvedimento medesimo.
La dissociazione tra il momento della perfezione e quello dell'efficacia non impedisce che il relativo rapporto possa essere risolto con diverse soluzioni temporali che anticipano (retroattività) o fanno coincidere (retrodatazione) o altrimenti posticipano (efficacia differita) il dies iniziale dell'efficacia rispetto al momento temporale, sempre fisso, della perfezione.   

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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