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Esecutività ed eseguibilità del provvedimento amministrativo

Esecutività ed eseguibilità del provvedimento amministrativo 


Il provvedimento produce immediatamente effetti quando è divenuto efficacie.
Se l'efficacia è l'attitudine a produrre degli effetti, l'esecutività è una successiva qualificazione che permette di produrre subito tutti gli effetti voluti nel provvedimento.
Il principio di imperatività collega i 2 termini: l'imperatività conferisce al provvedimento divenuto efficacie anche il carattere dell'esecutività, la quale, nella sua immediatezza rispetto al momento temporale dell'efficacia, consente all'amm. agente la tempestiva realizzazione di quell'assetto di interessi introdotto come regolamento dal provvedimento stesso, efficacie e quindi esecutivo.
Esecutività ed eseguibilità sono 2 termini che devono restare distinti. Una definizione di eseguibilità può essere: designa la situazione dell'atto esecutivo per il quale non esiste alcun impedimento legale per la sua concreta attuazione.
Nei confronti di un provvedimento efficacie ed esecutivo possono intervenire ostacoli che ne impediscono l'eseguibilità: es. l'ordinanza del giudice amm. non sospende l'efficacia né l'esecutività del provvedimento impugnato, bensì la sua eseguibilità. I due concetti non sono identificabili, ma ciascuno idoneo a cogliere una qualificazione: il carattere dell'atto efficacie di essere esecutivo, cioè potenzialmente strutturato per produrre subito gli effetti, da un lato, e dall'altro, il carattere dell'atto esecutivo di essere eseguibile (di non presentare impedimenti),che ne condizionino la realizzazione.


Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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