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La sospensione del provvedimento amministrativo

La sospensione del provvedimento amministrativo


Spazialità e temporalità vengono a modificare in modo naturale alcune qualificazioni assunte dal provvedimento efficacie.
Le circostanze spaziali di regola concernono solo l'oggetto del provvedimento, ma comunque non sussiste necessariamente per il provvedimento efficacie una dimensione spaziale degli effetti, dal momento che questa dipende esclusivamente dall'articolazione spaziale presente nell'oggetto del provvedimento.
Le circostanze che incidono sul tempo e la durata del provvedimento efficacie, riducono o allungano la vita temporale del medesimo. A proposito emerge la sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo: la sospensione è un provvedimento di secondo grado, di natura cautelare, che risponde ad esigenze di opportunità che l'amm. può cogliere nei confronti di provvedimenti di cui si ravvisa il rischio causato dal perdurare della loro efficacia nel tempo.
Al di fuori dell'essere provvedimento, la sospensione è vista come circostanza che limita la normale dimensione temporale del provvedimento efficacie. La sospensione pone il provvedimento efficacie in uno stato di quiescenza che non incide sull'efficacie del provvedimento, la quale permane sempre in capo al provvedimento stesso: l'efficacia è ormai qualificazione raggiunta, perfezionatasi compiutamente. La sospensione quindi non potrà mai avere per oggetto l'efficacia o l'imperatività del provvedimento. La sospensione non elimina l'esecutorietà del provvedimento: questa è una qualificazione permanente dell'atto, in quanto deriva dal principio di autotutela e presuppone l'inosservanza del precetto. Il provvedimento sospeso conserva l'imperatività e l'esecutorietà. L'opinione prevalente è che sia l'esecuzione, cioè gli effetti, ad essere oggetto della sospensione (ma di questo Cavallo non è d'accordo: pensa che la compiuta esecuzione del provvedimento sia un limite invalicabile per la sospensione).
L'esecutività non può essere la produzione immediata degli effetti, ma la potenzialità propria del provvedimento efficacie a produrre con immediatezza gli stessi. La sospensione non elimina l'esecutività, ma la sua eseguibilità costituendo un ostacolo legale che impedisce l'attuazione del precetto. Il provvedimento, ancorché efficacie e quindi necessariamente esecutivo, non potrà essere eseguito, in quanto l'intervenuta sospensione ne impedisce l'eseguibilità (si dovrebbe quindi parlare di sospensione dell'eseguibilità del provvedimento efficacie invece di parlare di sospensione dell'efficacia del provvedimento).

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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