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La proroga dell'efficacia del provvedimento amministrativo

La proroga dell'efficacia del provvedimento amministrativo


L'efficacia del provvedimento è limitata nel tempo: c'è sempre un termine finale che pone fine al rapporto, nato da quel regolamento precettivo degli interessi introdotto, come comando giuridico, dall'atto provvedimentale.
La proroga interviene determinando una protrazione del termine di efficacia di un precedente provvedimento: c'è uno spostamento in avanti del termine finale, con la maturazione del quale il provvedimento avrebbe esaurito la sua attitudine alla produzione degli effetti.
La proroga è disposta dalla stessa amm. procedente che ha adottato il provvedimento, la cui efficacia ha dimensione temporale limitata.
Non si ha una nuova ponderazione degli interessi in ordine a questo precetto, ma la discrezionalità nella proroga attiene solo all'opportunità di procrastinare, evitandola, la fine del rapporto amm. già costituito, al di là del suo limite temporale. La ponderazione valuta solo il superamento del termine finale, per mantenere il precedente rapporto.
È opinione diffusa che la proroga debba intervenire prima che l'efficacia del provvedimento prorogato sia venuta meno per il raggiungimento del termine finale: in diversa ipotesi si avrebbe il rinnovo o la riconferma dell'atto.
L'atto di proroga sembra avere natura provvedimentale: è disposto unilateralmente dall'amm. procedente nell'esercizio discrezionale di un suo potere, teso a valutare se mantenere o meno in vita un rapporto amm. che differentemente scadrebbe.
La cd. Proroga tacita ha una natura di tipo pattizio, essendo concordata tra l'amm. agente ed il soggetto destinatario di un provvedimento ad efficacia con durata limitata nel tempo.
Il provvedimento di proroga è un nuovo provvedimento, che incide solo sull'efficacia di un precedente provvedimento: senza produrre una nuova ponderazione degli interessi in gioco, tiene in vita il regolamento già adottato per gli stessi, procrastinando la durata del conseguente rapporto amministrativo. Il provvedimento così fa perdere l'eventuale inoppugnabilità raggiunta dal precedente provvedimento, aprendo a chi ha interesse altri spunti per termini e mezzi di tutela.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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