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La caratteristica di esecutorietà del provvedimento amministrativo


Se l'esecutività rappresenta una qualificazione dell'efficacia dovuta all'imperatività del provvedimento, l'esecutorietà è invece una strumentazione potestativa che discende direttamente dal principio di autotutela, privilegio di cui gode la p.a.
Il fondamento dell'esecutorietà risiede nell'autotutela, potere che assume una funzione strumentale rispetto il principio di imperatività (quest'ultima è la forza del provvedimento, che in quanto autoritativo, può esprimere unilateralmente il precetto, cioè il regolamento di interessi).
L'autotutela presta al provvedimento efficacie ed eseguibile, una ulteriore qualificazione: l'esecutorietà, che è un potere servente per l'attuazione del precetto.
(Nel paragrafo sono poi spiegate tesi che C. non condivide e non vuole prendere in considerazione).
Esecutorietà: discende da un potere generale di autotutela e non è una prosecuzione dei poteri esercitati nei singoli provvedimenti. C'è discrezionalità nell'esercizio del potere di autotutela, discrezionalità del tutto autonoma, nelle sue scelte, da quell'esercizio discrezionale del potere che ha dato vita al provvedimento efficacie. L'esecutorietà non è una qualificazione automatica del provvedimento, ma consegue che ad esso solo se viene esercitato il potere dell'autotutela, qualora all'esecuzione del provvedimento si voglia procedere senza l'intermediazione di altro atto, di altro soggetto, che conferisca la potestà di eseguire il provvedimento medesimo nel caso di volontario inadempimento del precetto.
L'esecutorietà è non tanto una circostanza, una vicenda, un fatto: ma è il potere dell'amm. procedente di realizzare, non una pretesa ma un provvedimento, o meglio, quel regolamento predisposto come cura, assetto congruamente ponderato dell'interesse pubblico primario e degli interessi secondari.
In altri termini l'esecutorietà consiste in uno specifico potere, espressione attuativa del principio di autotutela, mediante il quale l'amm. può portare ad esecuzione direttamente il proprio provvedimento, senza doversi preoccupare dell'eventuale dissenso dei soggetti destinatari del medesimo.
Nel caso di specifico inadempimento del comando contenuto nel provvedimento efficacie, da parte dei soggetti destinatari dello stesso, l'amm. può realizzare direttamente, con propri mezzi, il precetto, senza dover ricorrere al giudice ordinario (esecutorietà). L'esercizio di questo potere è piena,mente legittimo: non c'è esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che colpisce qualunque altro soggetto dell'ordinamento.
È da ricordare che il principio di autotutela, come quello di imperatività, è un principio non scritto, ma implicito nel nostro sistema amministrativo (sarebbe inutile andare alla ricerca di una norma scritta per l'esecutorietà).
Ma non tutti gli atti amministrativi (come neanche tutti i provvedimenti) sono assistiti da esecutorietà: sono esclusi gli atti a natura non provvedimentale. Sembrerebbe che l'esecutorietà si limiti ad assistere quei provvedimenti che, nell'essere autoritativi, impongono unilateralmente una riduzione della sfera giuridica dei destinatari.
Non avrebbe senso estendere l'esecutorietà a quei provvedimenti per la cui realizzazione non è necessaria la collaborazione del destinatario o per quelli in cui la collaborazione si è già consumata, ed è quindi implicita, nella fattispecie provvedimentale: es. provvedimento negativo, e quei provvedimenti per cui l'esecuzione del precetto dipende esclusivamente dalla volontà interessata del destinatario di utilizzare nel concreto il provvedimento, il cui non uso non porta certo ad inadempimento (es. licenza di caccia).


Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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