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L'invalidità sopravvenuta o successiva del provvedimento amministrativo

L'invalidità sopravvenuta o successiva del provvedimento amministrativo



Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il momento temporale della illegittimità coincida con il momento storico della perfezione del provvedimento. L'invalidità non può che risultare originaria in quanto la situazione viziante il provvedimento dovrebbe riscontrarsi come esistente al momento del suo venire in essere.
La figura dell'invalidità o illegittimità sopravvenuta è stata giudicata un falso problema e pertanto respinta dal più autorevole insegnamento.
La durata temporale dell'efficacia del provvedimento può essere condizionata da nuove circostanze, non previste né prevedibili al momento dell'adozione del medesimo. Oggi la dottrina ha considerato l'illegittimità sopravvenuta uno pseudo problema. La circostanza sopravvenuta che incide su un presupposto di fatto o di diritto del provvedimento non è uno stato invalidante il medesimo: lo sarebbe se fosse stato presente al momento della perfezione dello stesso.
Saranno le circostanze che attengono ad una possibile nuova valutazione dell'interesse pubblico a suggerire la revisione di quel regolamento degli interessi predisposto dal provvedimento: la revoca del medesimo non potrebbe essere confusa con un annullamento dello stesso, che ne accerti l'originario stato invalidante, nella specie del tutto inesistente.
Opinione di Cavallo: questo spiega perché malgrado tutto l'impegno dottrinale si continui a parlare di illegittimità sopravvenuta, confondendo per invalidità successiva quello che in molti casi, non è che una inopportunità sopravvenuta.   

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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