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Definizione di annullamento governativo

Definizione di annullamento governativo

Al governo, quale autorità amm. unitariamente intesa, è attribuito un potere di annullamento esercitabile in qualunque tempo contro gli atti viziati in quanto illegittimi. Si tratta di un potere generale che non pare limitabile ai provvedimenti dei soli enti locali: la normativa disciplinante l'istituto viene codificata nei suoi articoli iniziali.
L'annullamento governativo (metafora del dinosauro!) ha resistito all'introduzione della carta costituzionale, superando indenne le verifiche dinanzi alla Corte e ha trovato definitiva conferma per la sua sopravvivenza nel diritto positivo nella nuova normativa in tema di autonomie locali, che esplicitamente ne ha evitato l'abrogazione.
Il provvedimento rimane pur sempre un provvedimento amministrativo sottoponibile al sindacato giurisdizionale del suo giudice naturale.
L'annullamento governativo è un rimedio normale che può essere esercitato sempre dal governo senza dover riscontrare situazioni di particolari gravità o eccezionali circostanze altrimenti imprevedibili.
In dottrina l'opinione prevalente riconduce l'annullamento governativo al riesame, piuttosto ad una generica attività di controllo o di vigilanza. Questo perché il riesame è espressione di quella autotutela che consente all'amm. di farsi giustizia da sé senza ricorrere all'intermediazione di un giudice. Il governo non è dunque in una posizione di estraneità nei confronti del provvedimento di primo grado oggetto del riesame, sebbene l'atto che si assume viziato sia stato emanato da una diversa amministrazione. Il governo è da considerarsi autorità di vertice, in quanto apicale di tutta l'organizzazione pubblica: la sopravvivenza dell'istituto in un sistema pluralistico non potrebbe impedire di ammettere che al governo sia assegnato un potere sovrano di verificare la legalità dell'agire di tutte le p.a. anche non statali.  
È certamente autotutela, cioè riesame dell'atto viziato, emanato dall'autorità governativa centrale agente in questo procedimento di 2' grado, espressione del suo potere generale di annullamento.
L'interesse primario perseguito dall'amm. procedente in primo grado non è riservato alla sola autonomia dell'ente: si tratta di attività proprie degli enti locali, ma anche dello Stato.
L'attribuzione del potere di annullamento spetta al governo: nel passato si intendeva per governo qualsiasi ministro. Di recente si è affermata una più corretta lettura della norma: l'amm. agente è il consiglio dei ministri, come figura collegiale riassuntiva del governo centrale e quindi il provvedimento con cui si concluderà il procedimento di secondo grado non può che essere un decreto del Capo dello Stato. Si tratta dunque di un procedimento di riesame che inizia d'ufficio anche quando la notizia dell'esistenza dell'atto invalido sia giunta tramite denunzia, atto certamente non assimilabile ad un ricorso di tipo giudiziale.
Nell'ambito del procedimento di riesame s'inserisce un subprocedimento in cui occorre sentire il consiglio di stato in sede consultiva. Questo riesame inoltre non potrebbe differenziarsi dallo schema del giusto procedimento, predisposto per qualsivoglia procedimento amministrativo.
Il provvedimento di primo grado potrebbe essere eliminato solo per vizi originari attinenti alla sua legittimità: ex lege sono elencati i tre stati vizianti.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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