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Critiche al procedimento amministrativo

Critiche al procedimento amministrativo


Poco convincente il tentativo di ricostruire la natura del termine partendo dalla distinzione tra procedimento su istanza e d’ufficio, atteso che non esiste una corrispondenza biunivoca tra tipo di iniziativa e natura del provvedimento finale.
Perplessi lascia anche l’individuazione di un termine perentorio (di decadenza) in caso di procedimento d’ufficio, atteso che la deroga al principio della inesauribilità del potere dovrebbe trovare un preciso fondamento nelle disposizioni normative.

Si ricavano perciò, due importanti conseguenze sotto il profilo teorico e pratico:

1.Il termine finale del procedimento non può considerarsi perentorio, ma più tecnicamente COMMINATORIO, sia nei proc. ad istanza di parte sia in quelli d’ufficio.
Il non provvedere entro il termine rituale non estingue il potere dell’amminist., ma può comportare una reazione sanzionatoria nell’interesse dei soggetti nei cui confronti è stato iniziato il procedimento incompiuto. In pratica: il superamento dei tempi procedimentali legittima il privato a reagire contro l’inerzia della p.a., avvalendosi dei mezzi di tutela amministrativa, risarcitoria e penale.

2.La distinzione tra proc. d’istanza di parte – d’ufficio non incide sulla natura del termine e sulla sua funzione, ma soltanto sulle modalità di individuazione del
      “DIES A QUO” che sarà diverso a seconda del tipo di iniziativa.

3.2 DISCIPLINA DEL TERMINE E IL DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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