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Definizione di Revoca


Una problematica ancora oggi esistente è quella della revoca.
L'accoppiamento annullamento-revoca ha costituito il binario morto su cui sono finite le numerose monografie sulla revoca. Cavallo darà una lettura personale della problematica.
Molteplici definizioni di revoca: c'è innanzitutto un potere di revoca, espressione di un'autotutela indirizzata alla revisione di un provvedimento di primo grado; un provvedimento di revoca con il quale si può concludere il procedimenti di secondo grado in cui si compie la revisione dell'atto revocabile; ed infine una revoca vista come effetto che si produce sull'atto revocato.
Il potere di revoca consente all'amm., già agente nel procedimento di primo grado, di verificare d'ufficio se il suo provvedimento abbia conservato o meno quella corrispondenza con la scelta ottimale nella cura dell'interesse pubblico primario: se la scelta fu ottimale al momento dell'adozione dell'atto, non è detto che la stessa rimanga inalterata in tutto l'arco della vita del provvedimento medesimo. Esistono delle sopravvivenze che possono mettere in dubbio la convenienza di mantenere quell'assetto di interessi disciplinato dal provvedimento di primo grado: il potere di verifica si traduce in una revisione di siffatto regolamento alla luce dell'interesse che ha l'amm. di eliminare gli atti originariamente validi, divenuti successivamente inopportuni.
Si tratta di una inopportunità sopravvenuta che può essere affrontata solo facendo ricorso al provvedimento di revoca, mediante il quale l'amm. si fa giustizia da sé senza la mediazione di un giudice: siamo sempre in presenza del principio di autotutela.    

Con il potere di revoca si compie un riesame dell'atto, revisionando la sua opportunità originaria con le esigenze di cura dell'interesse primario, maturatesi successivamente, cioè dopo l'iniziale produzione degli effetti da parte di un provvedimento. Un amministratore di esperienza sa che non può esistere un atto che sia in grado di conservare la sua originaria opportunità: il potere di revoca consente all'amm. di intervenire d'ufficio con una verifica finalizzata all'eliminazione di quell'atto, qualora se ne accerti l'inopportunità in termini di sopravvivenza (potere demolitorio).
Mentre il potere di riesame nei confronti dell'atto viziato non incontra limiti di carattere generale (tutti gli atti invalidi sono annullabili), non tutti i provvedimenti amm. sono revocabili.
Il potere di revoca è sempre un potere generale, perché attribuito a qualsiasi amm. nei confronti dei propri provvedimenti, che abbiano prodotto e producano effetti continuati nel tempo.
Sugli atti ad efficacia istantanea non può operare alcuna sopravvenienza in ordine all'opportunità dei medesimi: la scelta originaria era ottimale sicché la sua immediata realizzazione non può subire alcuna revisione in sede di una revoca che si presenta impossibile, in quanto inesistente ne è il potere.
Ma saranno tutti gli altri provvedimenti ad efficacia continuata ad essere sottoposti al potere di revoca, proprio perché nei confronti di questi può facilmente verificarsi quell'usura del tempo: (ipotesi) un fatto nuovo e imprevedibile può intervenire, oppure un fatto previsto e valutato può avere uno spessore diverso per le mutate contingenze ambientali o tecnologiche, oppure circostanze di fatto già valutate in sede di procedimenti di primo grado possono essere diversamente apprezzate dall'amm. agente, vuoi alla luce di fatti sopravvenuti nuovi o per la possibilità di un diverso apprezzamento dello stesso fatto, la cui valutazione può essere oggi integrata da nuove conoscenze ignote all'autorità procedente.  
L'amm. attivando il suo potere di revoca e istaurando un procedimento di secondo grado, potrà verificare se la sopravvenienza abbia comportato una inopportunità non tanto nel rapporto scaturito dal provvedimento, quanto nell'atto stesso.
Ecco perché la revisione si dirige pro futuro valutando solo nel merito il provvedimento di primo grado, la cui antigiuridicità non sarà originaria ma sopravvenuta.
Non persistendo l'opportunità l'atto potrà essere revocato.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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