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Il mancato rispetto del termine di procediemento amministrativo

Art. 2, L. n° 241 individua il comportamento dell’amministrazione in termini di vero e proprio obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e di ripristinare  tempi prestabiliti.


Situazione passiva di obbligo di provvedere della p.a.


Situazione di diritto soggettiva del privato di ottenere, entro il termine previsto, un altro espresso di qualsiasi contenuto.


“Il diritto soggettivo non riguarda l’emanazione entro il termine del provvedimento amministrativo, richiesto, ma l’esercizio della potestà amministrativa di provvedere a prescindere dalla satisfattività della decisione per l’interesse sostanziale fatto valere”.

Si può perciò parlare di “diritto al termine” quale situazione soggettiva formale, di natura procedimentali consistente nella pretesa del privato ad ottenere una risposta nei tempi prestabiliti.

In quest’ottica il tempo = bene avente valore autonomo nel patrimonio del soggetto e la violazione dei termini da parte della p.a. si traduce automaticamente nel pregiudizio che deve essere riparato.
Il danno conseguente alla violazione dell’obbligo di provvedere è solo quello derivante dallo stato di incertezza dovuto alla mancata definizione del procedimento. Si tratta perciò di una responsabilità formale.

indennizzo

La previsione dell’indennizzo a favore del privato per il caso di mancato rispetto dei tempi del procedimento viene a costituire un implicito riconoscimento normativo della costruzione teorica del c.d. diritto soggettivo al termine e al contempo fornisce un’adeguata tutela alla predetta situazione soggettiva assicurando un ristoro patriminiale al suo titolare in caso di lesione.
Quindi si può attribuire una finalità sanzionatorie a questa figura volta a punire l’inosservanza dei termini stabiliti per la conclusione del procedimento e a prevenire future condotte inerti della p.a. Tale funzione prevale su quella risarcitoria, e ciò è dimostrato dal carattere automatico e forfetario dell’indennizzo che non richiede la dimostrazione di danno effettivo, ma esclusivamente il mero fatto oggettivo della violazione di un obbligo.



Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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