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Gli accordi sostitutivi nella legislazione portuale

Gli accordi sostitutivi nella legislazione portuale


Lo schema paradigmatico previsto per gli accordi endoprocedimentali ricorre anche per la disciplina dell'altra figura pattizia, cioè gli accordi sostitutivi del provvedimento finale (attuabili solo nei casi previsti dalla legge).

GLI ACCORDI SOSTITUTIVI NELLA LEGISLAZIONE SUCCESSIVA ALLA LEGGE GENERALE

Legislazione in materia portuale: prevede la possibilità di un accordo sostitutivo (unica figura certa di accordo sostitutivo) proprio in sostituzione della tradizionale concessione demaniale di aree e banchine: questa è l'unica e isolata ipotesi riscontrabile nel decennio.
Gli accordi sono disciplinati dalla legge generale.
Le convenzioni urbanistiche e le concessioni di contratto sono previste da normazioni speciali: è esclusa la riconducibilità agli accordi. Identicamente sono escluse le figure convenzionali successive alla legge generale.
Secondo Cavallo non è sufficiente che il legislatore si limiti a consentire accordi in un determinato settore, per concludere che tutti i provvedimenti astrattamente immaginabili in quella materia siano sostituibili con un accordo.
Questo dovrebbe valere soprattutto per gli accordi espropriativi, che si concretizzano con la cessione volontaria del bene oggetto dell'espropriazione; questa cessione è figura pattizia che rientra in un procedimento amm. la cui specialità esclude l'applicazione delle norme contenute nella legge generale (questa cessione è figura pattizia che rientra in un procedimento amm., la cui specialità esclude l'applicazione delle norme contenute nella legge generale).

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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