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Criteri di adeguatezza e differenzazione delle attribuzioni amministrative

Criteri di adeguatezza e differenzazione delle attribuzioni amministrative


Questi canoni organizzativi devono presiedere alla devoluzione delle attribuzioni amministrative:
_ sia dello Stato verso le regioni
_ sia delle regioni verso gli enti locali.
Il criterio dell'adeguatezza funzionale nella riallocazione delle funzioni amm. si traduce: in un principio organizzativo con una parte potenziale differenziante che si contrappone all'uniformità che ha caratterizzato l'articolazione amm. dello Stato moderno. Il passaggio dall'uniformità alla differenziazione si coglie nella diversità del canone che determina l'attribuzione delle funzioni.
In base al criterio dell'adeguatezza funzionale questo CANONE consiste: non più nell'astratta idoneità del soggetto-amministrazione a rendersi corretto interprete dell'esistenza pubblica che si intende tutelare, ma nella concreta possibilità che ciò avvenga effettivamente in maniera soddisfacente.  Perciò: oggetto di considerazione non sono più gli elementi estrinseci del soggetto potenziale affidatario del potere, quale tipo di collettività esponenziata, il modello (politico e burocratico) dell'organizzazione, o la natura del rapporto con gli interessati, ma i CARATTERI ORGANIZZATIVI dello stesso, quali la dimensione, la capacità operativa, la sufficienza delle risorse, tutti aspetti cioè che valgono a configurare l'adeguatezza funzionale.
Tale cambiamento di prospettiva risponde al bisogno di capovolgere il rapporto che ha progressivamente visto prevalere le esigenze organizzative su quello dell'attività con una decisiva perdita di efficienza dell'azione pubblica.
In questo senso si capisce anche la previsione legislativa di poteri sostitutivi da attivarsi di fronte ad ipotesi di inerzia delle amm. nell'esercizio delle funzioni conferite nel quadro della riforma.

La legge Bassanini 1 sul federalismo amm. aveva accennato al potere di sostituzione con riferimento alle procedure di raccordo e cooperazione.
Il decreto sul federalismo amm. prevede un generale potere sostitutivo statale nei confronti delle regioni e degli enti locali quando l'inattività di essi determini un inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'unione europea o comporti il pericolo di gravi pregiudizi agli interessi nazionali.    
In casi d'urgenza non operano nemmeno le garanzie procedurali, in base alle quali l'intervento sostitutivo è subordinato all'inutile decorso del termine assegnato per provvedere, ma funziona una sequenza abbreviata nella quale il provvedimento sostitutivo viene immediatamente adottato e comunicato non al sogg. inadempiente, ma alla conferenza stato-regioni o, in alternativa, stato-città.

Concetto di attribuzione, da nozione statistica, utile all'individuazione definitiva della soggettività del potere, si viene progressivamente trasformando in elemento dinamico, in base al quale la potestà appartiene ad un soggetto nei limiti in cui questi è in grado di esercitarla e solo fino a che la esercita effettivamente.
Requisito dell'efficienza dell'azione amministrativa tradotto in criterio di organizzazione ha come conseguenza la subordinazione funzionale di quest'ultima al raggiungimento di un risultato.

La legge Bassanini 2: l'ultima parola sull'efficacia del provvedimento adottato si trasferisce automaticamente sull'organo politico di vertice (presidente del Consiglio, presidente della Regione, sindaco..).

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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