Skip to content

La fase di preconferenza alla conferenza di servizi

La fase di preconferenza alla conferenza di servizi

Il d.d.l. di semplificazione rivede e corregge la cd. Fase di Preconferenza, in cui le amm. intervenute programmano i tempi e le cadenze della ponderazione contestuale da compiere.
I principi relativi alla conferenza sono:
_ principio di buon andamento;
_ principio di leale cooperazione tra autonomi centri di riferimento.
La funzione della conferenza è: concentrare l'esame, da parte di amm. diverse, di una pluralità di interessi pubblici.
La conferenza costituisce una regola del procedimento che favorisce il raccordo e la reciproca interlocuzione tra amm. diverse: permettendo:
_ accelerazione dei tempi procedimentali;
_ possibilità di dialogo diretto tra le strutture, in vista di obbiettivi comuni.
Ovviamente lo schema conferenziale non pregiudica le prerogative di autonomia delle amm. coinvolte, purché la loro partecipazione avvenga mediante rappresentanti capaci di esprimere validamente la volontà della struttura di riferimento.
Le amm. convocate, infatti, non sono chiamate a intervenire per un mero esame congiunto o un semplice consulto, ma sono tenute ad un vero e proprio dovere di negoziare, che ha le caratteristiche proprie di una obbligazione di mezzi.
Il confronto diretto costringe le amm. partecipanti a farsi carico anche degli interessi pubblici diversi da quello affidato alla loro cura specifica: trasformazione in interesse delle competenze.
In sintesi: il ricorso a tale istituto induce ogni amm. coinvolta in una determinata operazione amm. a curare il proprio interesse di riferimento, confrontandosi direttamente con le altre strutture interessate, che sono tenute, a loro volta, a massimizzare i contenuti delle rispettive competenze.
Poi: gli esiti conclusivi della conferenza sono esercitati di comune accordo. Le singole dichiarazioni di volontà restano distinte e non si fondano in un unico atto: ciascuna ha la sua causa e la conserva in funzione dell'interesse pubblico specifico che è destinata a curare.
Perciò: la conferenza di servizi non è un autonomo organo collegiale straordinario, al quale vengono imputati gli atti deliberativi delle autorità della compongono.
L'omessa convocazione del rappresentante di un'amm. interessata e lo sbilanciamento della partecipazione paritaria alla valutazione contestuale degli interessi coinvolti, costituiscono motivi di illegittimità della decisione finale.
Ogni amm. convocata deve intervenire in conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato dagli organi, anche collegiali, istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell'amm. su tutte le decisioni di propria competenza.

Ponderazione degli interessi pubblici

Viene introdotto un vero e proprio procedimento diretto a disciplinare l'iter si ponderazione degli interessi pubblici coinvolti: il d.d.l. di semplificazione prevede che nella prima riunione della conferenza, o comunque in quella successiva alla trasmissione dell'istanza o dei progetti definitivi, le amm. partecipanti determinino, a maggioranza, il termine per l'adozione della decisione conclusiva. In assenza di tale determinazione, i lavori della conferenza devono chiudersi entro 90 gg, sempre che non sia prescritta l'acquisizione di una valutazione di impatto ambientale.
In tal caso il termine del procedimento conferenziale, inizierà a decorrere solo dopo la pronuncia di questo provvedimento. se però la valutazione di impatto ambientale non interviene nel termine previsto, l'amm. competente deve esprimersi in sede di conferenza che dovrà poi concludersi nei successivi 30 gg.

La futura novella appare chiaramente preordinata a favorire un armonico contemperamento tra le esigenze organizzative connesse alla distribuzione delle competenze e la necessità di concentrarne l'esercizio in un'unica istanza, conformemente ai principi generali in tema di procedimento.
In sede di preconferenza: le amm. coinvolte possono programmare l'ulteriore svolgimento della negoziazione concordando il calendario delle successive riunioni, in ragione dei tempi prefigurati d'espletamento delle formalità interne di nomina e investitura del proprio rappresentante.
La PRECONFERENZA si conclude con un accordo di delimitazione temporale della decisione finale (principio di certezza dei tempi del procedimento).

Intervento dei privati: principio di partecipazione privata al procedimento: è imposto al funzionario responsabile il dovere di comunicare l'indizione della conferenza, nelle forme e con i contenuti normativamente determinati, ai privati legittimati ad intervenire.
Ciascuno di essi deve essere posto in condizione di intervenire e di partecipare all'elaborazione della scelta finale, rappresentando le proprie pretese sostanziali in forma documentale.

Conferenza di servizi: momento di confluenza delle volontà delle singole amm.: deve perciò svolgersi nel rispetto dell'ordinamento normativo e amm. vigente.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.