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Il provvedimento di sospensione della conferenza di servizio

Il provvedimento di sospensione della conferenza di servizio


Deve essere congruamente motivato e contenere delle osservazioni, oggetto di una nuova discussione in conferenza. Viene infatti stabilito: in caso di sospensione la conferenza può, entro 30 gg, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.
Nel caso in cui la sospensione non venga disposta nel termine di 30 gg, la determinazione positiva diviene esecutiva per silenzio assenso: il potere sostitutivo esercitato mediante un comportamento omissivo, in quanto decorso il termine stabilito dalla legge, la determinazione positiva diviene esecutiva senza la necessità dell'unanimità dei consensi.
Tale meccanismo sostitutivo NON può essere esteso ai cd. Interessi forti (interessi ambientali, paesaggistico-territoriale, storico-artistico e quelli attinenti la salute), i quali, avendo copertura costituzionale, non possono essere oggetto di procedimento sostitutivo che si conclude con la formazione del silenzio assenso.
Leggi Bassanini più il d.d.l. di semplificazione: hanno introdotto un meccanismo sostitutivo apposito per tali interessi.
Il cd procedimento sostitutivo aggravato si sostanzia innanzitutto nella previsione di un silenzio diniego.
Si stabilisce che in caso di dissenso espresso da parte di amm. preposte alla tutela di interessi forti, il procedimento conferenziale si conclude con un nulla di fatto se l'amm, procedente non richieda la determinazione positiva alla autorità depositarie, per i casi ordinari, del potere sostitutivo (cioè governo, regioni, comuni): il potere di superare il dissenso è attribuito esclusivamente ad autorità amm. dotate di copertura costituzionale (governo, regioni, comuni).
Ad ulteriore presidio degli interessi forti, non viene prevista alcuna forma di conclusione del procedimento sostitutivo mediante silenzio assenso: anzi, viene introdotta un'ipotesi di silenzio negativo, per cui l'amm. che ha indetto la conferenza se non provvede entro 30 gg dalla formulazione del dissenso, si vede chiudere il procedimento conferenziale, per silenzio diniego.

Quindi: MECCANISMI SOSTITUTIVI (introdotti dalla riforma): tendono a tutelare con strumentazioni diverse gli interessi pubblici coinvolti nella conferenza apprestando una tutela rinforzata e garantistica per quelli forti; una tutela semplificata e accelerata per quelli ordinari.

Conferenza di servizi:

_ destinata a diventare il nuovo modo di agire della p.a.;

_ è una regola del procedimento, la quale permette di sostituire la tradizionale sequenzialità seriale di atti con una valutazione contestuale di tutti gli interessi pubblici in gioco;

_ nuovo modo di raccordare le diverse competenze coinvolte in un'operazione amm. complessa;

_ non si limita ad accelerare i tempi di decisione, ma assume anche un'importante dimensione organizzativa;

_ modulo generale di coordinazione che, attraverso il concentrato farsi di decisioni amm., è intenzionato a ricomporre, in modo sovraordinato, la disordinata frantumazione federalistica delle competenze.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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