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Le invalidità matrimoniali

Le invalidità matrimoniali

Il codice, per quanto riguarda i vizi, fa riferimento alla nullità, ma il sistema va ricostruito.

IRREGOLARITA’: quelle semplici non comportano l’invalidità dell’atto ma sono punite con ammenda, cioè con una sanzione amministrativa nei casi previsti dall’art 134 (impedimenti).

INESISTENZA: quando manchi quel minimo di elementi necessari perché si possa identificare il matrimonio: manca la celebrazione, matrimonio tra persone dello stesso sesso, manca il consenso degli sposi.
È importante nell’ambito del matrimonio putativo e dell’estinzione del reato di bigamia che si fondano sul matrimonio effettivamente celebrato poi dichiarato nullo.

NULLITA’ E ANNULLABILITA’: la nullità è imprescrittibili, l’annullabilità ha prescrizione decennale o abbreviata. La decadenza è di un anno.
L’azione è improponibile: con il compimento della maggiore età, concepimento, procreazione, o volontà di mantenere il vincolo (il genitore non può esperirla). Con la coabitazione si decade dall’azione, ma deve essere ininterrotta. Legittimato ad agire è chiunque ne abbia interesse (coniuge e non erede del coniuge, a meno che il giudizio non è già pendente. La separazione temporanea si ha in caso di matrimonio impugnato: viene ordinata dal tribunale.
Annullabilità  assoluta: vincolo di parentela, affinità, adozione dispensabile, interdizione giudiziale (no azione se coabitazione per un anno); relativa: minore età, incapacità di intendere e di volere (no azione se coabitazione per un anno).

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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