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Definizione di matrimonio putativo, artt.128/129


Artt. 128-129 Matrimonio invalido o annullato ma contratto in buona fede dai coniugi i quali lo reputavano valido (o da almeno uno di essi). Egualmente in caso di matrimonio contratto dal coniuge del presunto morto poi ritornato.
Un atto di matrimonio anche se invalido, deve pur esistere altrimenti non potrebbero verificarsi neanche gli effetti (es. matrimonio senza la partecipazione dell’ufficiale di stato civile).
Buona fede: ignoranza dell’invalidità dell’atto; l’errore può anche essere di fatto, di diritto e inescusabile. Buona fede presente al momento della celebrazione del matrimonio.

Per i coniugi: è necessaria la buona o la mala fede. Obbligo di ciascuno dei coniugi di corrispondere per un certo periodo di tempo una somma di denaro (max 3 anni) quando il coniuge ne ha bisogno o non è passato a nuova nozze: obbligazione di mantenimento che il giudice può revisionare.
Se uno solo dei coniugi è in buona fede l’altro è tenuto a corrispondere all’altro una indennità per il danno sofferto (mantenimento per 3 anni) e inoltre è tenuto a prestare gli alimenti.
Buona fede di entrambi: il giudice può condannare alla corresponsione di un assegno di mantenimento per uno triennio e dopo cessa ogni rapporto obbligatorio.
Mala fede di un coniuge: indegnità e assegno agli alimenti senza limiti temporali.
Alla condizione di buona fede va equiparata quella di chi subisce violenza o è in stato di timore.
Se la nullità è imputabile ad un terzo l’indennità nei confronti del coniuge in buona fede è a carico di costui solidalmente con l’altro coniuge se vi sia stato concorso nel determinare la nullità o se costui era in grado di avvertire l’altro coniuge.

Per i figli: gli effetti del matrimonio si producono in caso di buona fede anche di uno solo dei coniugi per tutti i figli nati o concepiti in costanza di matrimonio, ovvero nati prima ma riconosciuti anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità o pronuncia l’annullamento. Se invece i coniugi erano in mala fede gli effetti si producono per i figli nati dopo il matrimonio, salvo che l’invalidità dipenda da incesto o bigamia. Avranno lo stato di figlio naturale riconosciuto se…art 128.

Successione del coniuge putativo: il coniuge putativo che eredita in buona fede prima del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia l’invalidità, mantiene lo status di erede con una applicazione non rigorosa del principio che presuppone una valida vocazione. Unico limite: bigamia.

Gli accordi patrimoniali tra coniugi sono validi in previsione dell’annullamento del matrimonio.

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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