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Gli impedimenti alla trscrizione del matrimonio

L’art 8 a prevede una causa specifica e una sorta di clausula generale: la santa sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo quando gli sposi non corrispondono ai requisiti dettati dalla legge circa l’età richiesta per la celebrazione quando in generale sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile. Conseguenze:
equiparare di fronte allo stato italiano matrimonio civile e matrimonio concordatario dal punto di vista degli impedimenti e della rilevanza delle invalidità.
L’art.4 p prevede gli Impedimenti in 4 casi tipici: infermità mentale, sussistenza tra gli sposi di un precedente matrimonio valido ad effetti civili, delitto, affinità in linea retta. Rimane fuori l’ipotesi di bigamia e vincolo di parentela (art.87 n. 3-5)

Art. 8 a: la trascrizione è ammessa quando, in caso di matrimonio civile l’azione di nullità o annullamento non può essere proposta; ma si permette la trascrizione di un matrimonio religioso che al momento della celebrazione era invalido per la legge civile senza che gli sposi abbiano potuto decidere se impugnarlo o meno dinanzi al giudice per assenza di trascrizione o di effetti civili (es. interdizione). Tale inconveniente può essere evitato solo se l’accordo sarà rivisto con l’introduzione di una norma con cui si stabilisce che la trascrizione tardiva dovrà essere richiesta congiuntamente da entrambi gli sposi e solo da costoro (o da uno solo se l’altro ne è a conoscenza e acconsente).

_ Impedimenti assoluti alla trascrizione matrimoniale

sul piano sostanziale:
_ Anche solo una delle persone unite in matrimonio canonico già legata ad altro matrimonio valido con effetti civili in qualunque forma celebrato (con azione di nullità).
_ la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili che renderebbe priva di causa la trascrizione.
_ condanna per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o dell’altro contraente.
_ rapporto di parentela, adozione, affiliazione, affinità, quando non superabile con l’autorizzazione del tribunale.
_ età inferiore a 16 anni.
Sul piano formale:
mancata lettura degli articoli del codice sui diritti e doveri del coniuge.

_Impedimenti relativi alla trascrizione matrimoniale

Sul piano formale:
_ mancata menzione nell’atto di matrimonio dell’avvenuta lettura degli artt. suddetti superata soprassedendosi alla trascrizione fino a quando l’atto non sia stato rettificato.
_ omesse pubblicazioni che dovrebbe aver fatto l’uff. di stato civile che permetteranno poi di procedere a trascrizione.
In questi casi la trascrizione deve essere ritardata e non tardiva (perché la richiesta è tempestivamente effettuata.
sul piano sostanziale:
_ interdizione per infermità di mente: la trascrizione è ammessa: revocata l’interdizione e poi coabitazione per un anno. Inoltre decade l’azione di annullamento.
_ difetto dell’età purché non inferiore a 16 anni. La trascrizione si ha quando il minore ha raggiunto i 19 anni nonché vi sia stato concepimento o procreazione o il minore sia divenuto maggiorenne in pendenza di giudizio iniziato dal genitore o dal pm e in ogni caso accertata la volontà del minore a mantenere il vincolo matrimoniale.
_ rapporto di parentela, affinità e affiliazione quando è superabile con l’autorizzazione da parte del tribunale; trascrizione: dopo un anno dalla celebrazione.
_ esistenza o ritorno del presunto morto, coniuge del contraente. Trascrizione possibile quando la morte è accertata, anche se avvenuta in data posteriore al matrimonio.

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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