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Diritti e doveri dei coniugi, art 143-146


Con il matrimonio marito e moglie acquistano gli stessi diritti e doveri: il principio di uguaglianza.
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva fino allo stato vedovile o fino a che passi a nuove nozze.
Art. 144: i coniugi concordano insieme l’indirizzo della vita familiare, fissano la residenza secondo le loro esigenze e quelle della famiglia. L’Accordo (atto giuridicamente rilevante, negozio giuridico di diritto familiare a contenuto non patrimoniale) contiene: contribuzione al menage, ripartizioni di ruoli e compiti e scelte di tutti i gg. Il potere di attuare l’indirizzo concordato spetta a ciascuno dei coniugi esclusivamente nei rapporti interni, cioè con rilevanza rispetto all’altro coniuge.
Provvedimenti del giudice: quando non è possibile pervenire ad un accordo, ciascuno dei coniugi può chiedere l’intervento del giudice, il quale, sentite le opinioni dei genitori e se possibile, dei figli (almeno di 16 anni) tenta di giungere ad una decisione concordata. Quando questo non è possibile, il giudice su richiesta espressa dei coniugi, adotta con provvedimento non impugnabile la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell’unità e della vita familiare.

DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI   (artt. 143-146)
 Assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. La fedeltà non riguarda solo l’aspetto sessuale, ma è a tutela dell’impegno preso dai coniugi globalmente, riguardo tutti gli aspetti della vita familiare (lealtà).
Coabitazione: si risolve nell’obbligo di vivere sotto lo stesso tetto una volta che si sia raggiunto l’accordo e stabilita la residenza comune.
L’assistenza materiale e morale è sospesa nei confronti del coniuge che si allontana senza giusta causa dalla residenza familiare o rifiuti di tornarvi, sempre che non sia stata proposta domanda di separazione, allontanamento o divorzio. Il giudice può anche ordinare il sequestro dei beni del coniuge che si è allontanato, nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi di carattere patrimoniale previsti dalla legge nei confronti dei figli e dell’altro coniuge.
Allontanamento coattivo: disposto dal giudice per non più di 6 mesi, prorogabile per gravi motivi quando la sua condotta è causa di grave pregiudizio per l’integrità fisica e morale dell’altro. Il giudice può disporre un assegno periodico a favore delle persone conviventi.
Contribuzione al menage: in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo. Al di fuori della famiglia il coniuge può disporre liberamente dei redditi e dei frutti derivanti da beni personali e dei proventi del lavoro autonomo.

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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