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I doveri verso i figli, art. 147

M.E.I.!  Tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli.
Mantenimento: qualsiasi bisogno del figlio, tenuto conto anche delle condizioni economiche e di lavoro dei genitori. È dovuto fino a quando il figlio non sia autonomo economicamente o i genitori non dimostrino di averlo messo in condizione di poter lavorare grazie al titolo di studio o non abbia raggiunto un’età per provvedere a se stesso o non sia mantenuto da terzo. Resta comunque fermo il diritto agli alimenti (non ha limiti temporali) e quando i genitori non possono provvedervi con le proprie sostanze: ascendenti legittimi o naturali.
Il presidente del tribunale, in caso di inadempimento, ad iniziativa di chiunque, sentito l’inadempiente, e assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato sia versata all’altro coniuge o a chi sopporta le spese per il MEI della prole. Il decreto può essere revocato o modificato a seconda dei cambiamenti della situazione di fatto. Se l’inadempimento è grave il giudice può togliere la potestà e ordinando l’allontanamento del figlio o del genitore.

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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