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Definizione di fondo patrimoniale

Definizione di fondo patrimoniale


I coniugi separatamente o congiuntamente o un terzo possono costituire, anche durante il matrimonio, un patrimonio vincolato e destinato (con beni mobili, immobili, crediti) a far fronte ai bisogni della famiglia (artt. 167-176).
Proprietà dei beni: di un coniuge, di entrambi, o di un terzo.
Costituzione: inter vivos (atti di liberalità come la donazione, atto pubblico più due testimoni) o per il terzo mortis causa (legato o istituzione ereditaria nei limiti della quota disponibile).
Il fondo è intoccabile (no pegno o ipoteca) ne vincolabile se non con il consenso di entrambi e se il figlio è minorenne con l’autorizzazione del giudice nei casi più importanti.
Patrimonio inaggredibile dai creditori; l’amministrazione è regolata dalle norme sulla comunione legale; la cessazione della destinazione del fondo è dovuta da annullamento, divorzio o mancanza di figli minori; dura a fino a che c’è la comunione legale. Se ci sono figli minori dura fino al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo figlio. Il giudice può dettare le regole per l’amministrazione e alla cessazione può anche attribuire ai figli maggiorenni il godimento o proprietà di una quota dei beni del fondo.

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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