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Caratteristiche della Comunione dei beni

Caratteristiche della Comunione dei beni


Il regime patrimoniale legale della famiglia in mancanza di diversa convenzione matrimoniale è la comunione dei beni.
Caratteristiche:
_ derogabile e non obbligatoria
_ dinamica: si modifica dopo ogni acquisto di bene non personale
_ ambito ristretto: no beni personali
_ vincolata: ogni coniuge può chiedere la divisione dopo lo scioglimento
Formano immediatamente parte della comunione:
_ gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, salvo i beni personali. Acquisto separato: dipende dall’esistenza di un contratto valido ed efficace e per legge in favore anche del coniuge non contraente se questo non è parte del contratto, altrimenti la trascrizione avverrà solo a favore del coniuge contraente. Acquisto a titolo originario: usucapione maturata o iniziata in pendenza di comunione e acquisto ex art. 1153, ma non quelli conseguenti l’attività separata dei coniugi. Acquisto dei beni di secondo grado (?). Non vi rientrano: quei beni il cui acquisto è seguito da ritrasferimento, diritti di credito e potestativi perché sono personali. In comunione cadranno gli arricchimenti conseguiti da parte di un debitore. Se gli effetti di un contratto stipulato prima del matrimonio si producono dopo, il bene ricade in comunione (stessa cosa vale per il preliminare).
_ aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; utili e incrementi di quelle di uno dei coniugi prima del matrimonio ma gestite da entrambi. Comunione de residuo: nel momento in cui la comunione si scioglie i beni vanno divisi tra i coniugi, ma durante il matrimonio appartengono al coniuge che li ha percepiti.
_ frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione. Il coniuge può godere a suo piacimento.
_ proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se non consumati al momento dello scioglimento della comunione (cd. Comunione istantanea). Il coniuge può godere a suo piacimento.
_ beni destinati all’esercizio dell’impresa di un coniuge costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche prima se sussistono al momento dello scioglimento della comunione.

L’amministrazione ordinaria della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi ad essa spettano disgiuntamente ad entrambi. L’amministrazione straordinaria e la rappresentanza, spetta congiuntamente. La norma è inderogabile. Il coniuge può agire da solo:
_ quando l’altro rifiuta il consenso su un atto necessario all’interesse della famiglia o dell’azienda gestita da entrambi, previa autorizzazione del giudice.
_ lontananza o impedimento temporaneo previa autorizzazione del giudice.
_ se il giudice ha escluso l’altro dall’amministrazione ( se vengono meno i motivi dell’esclusione il giudice può reintegrarlo (se minore o non può amministrare))
_ interdizione e finche dura.
Al di fuori di queste ipostesi gli atti compiuti senza consenso, sono annullabili se riguardano beni immobili o mobili registrati; in caso di beni mobili non è impugnabile, ma il coniuge che ha contratto deve ricostituire la comunione come era prima (es. in caso di vendita). Il consenso dell'altro è un limite all'esercizio.
L'azione di annullamento è entro un anno dalla trascrizione dell'atto o dalla conoscenza, se precedente; se l'atto non è stato trascritto i termini decorrono dallo scioglimento della comunione. Non è possibile agire se l'atto è stato convalidato, anche tacitamente.
Gli atti con cui si assume una obbligazione, compiuti dai coniugi separatamente, non sono invalidi, ma per la responsabilità patrimoniale valgono gli artt. 186-189-190 (vedi bene questi articoli). a seconda che l'atto sia di ordinaria o straordinaria amministrazione.
Art. 177 → OGGETTO DELLA COMUNIONE
Art. 179 → BENI PERSONALI (esclusi dalla comunione) vedi bene!! L'amministrazione dei beni personali è regolata dalle norme sulla separazione dei beni (art. 185).

Differenze tra la comunione ordinaria e comunione legale:
Nella prima ciascun comunista può disporre della quota senza pregiudicare l'intero: riceve tutela l'interesse individuale di ciascun partecipe al godimento e all'amministrazione dei beni comuni (tipo romanico).
Nella seconda l'interesse individuale di ciascun partecipe è subordinato all'interesse della famiglia quindi è da escludere che il singolo coniuge possa cedere a terzi la sua quota (tipo germanico).

Il patrimonio della comunione è destinato ai bisogni della famiglia ma non è un patrimonio separato; esiste una sussidiarietà dei beni della comunione rispetto ai beni personali dei coniugi e una garanzia diretta dei beni della comunione.
I beni della comunione rispondono in via immediata → art. 186: OBBLIGHI GRAVANTI SUI BENI DELLA COMUNIONE nei quali i beni rispondono in via diretta e immediata.
Quando i beni della comunione non sono sufficienti i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, ma nella misura della metà del credito. Non vi è responsabilità solidale ma parziale.

Scioglimento della comunione → artt. 191-193
Per l'opponibilità dello scioglimento di fronte a terzi è sufficiente la dichiarazione del giudice. Un volta sciolta, è regolata dalle norme per la comunione ordinaria. Per i beni della comunione de residuo, l'altro coniuge ha un diritto di credito pari alla metà del loro valore.
In caso di riconciliazione, venendo meno la separazione si ricostituirebbe la comunione, ma senza gli acquisti fatti durante la separazione. È prevista l'annotazione a fianco dell'atto matrimoniale. Effetti dello scioglimento: cessazione della comunione legale; presupposto per l'attuazione dei trasferimenti per la comunione de residuo; divisione del patrimonio comune: parti uguali per l'attivo e il passivo.


Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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