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Caratteristiche del rapporto di filiazione

Caratteristiche del rapporto di filiazione


Il rapporto di filiazione davanti alla legge

La filiazione è il rapporto che lega il genitore e le persone da lui procreate.
Vengono disciplinati i figli nati in costanza di matrimonio e anche tutti i diversi casi di figli procreati al di fuori del rapporto legittimo. Filiazione civile: adozione.
I figli concepiti al di fuori del matrimonio vengono a trovarsi in diverse situazioni giuridiche:

_ figli di ignoti (non conoscono i loro genitori). Vi sono 2 distinzioni di figli non riconosciuti: chi non ha voluto riconoscere la propria paternità/maternità; l'ordinamento vuole evitare l'accertamento pubblico perché si ricollega a rapporti di incesto.
_ figli riconoscibili che possono essere riconosciuti: con atto volontario di uno o di entrambi i genitori o dichiarati figli naturali, dell'uno, dell'altro o di entrambi in seguito ad accertamento giudiziale → status di figlio  naturale con diritti e doveri analoghi al figlio legittimo (nato al di fuori del matrimonio che può essere legittimato e acquistare la stessa posizione dei figli concepiti durante il matrimonio.

La filiazione legittima (e legittimata) e l'adozione dei minori danno origine ad una situazione che comporta un vincolo più vasto: il figlio è inserito nella famiglia.
La filiazione naturale e l'adozione dei maggiorenni hanno un rilievo più ristretto nella cerchia familiare, specialmente nel campo dei diritti alimentari o successori.
Alla filiazione è collegata l'attribuzione del cognome.
Nell'ambito di ciascuna categoria i figli hanno tutti gli stessi diritti  e uguale trattamento, sia che siano maschi o femmine.
Rapporto di filiazione: obblighi più diritti.
3 doveri principali verso i figli: M.E.I.! (art. 147) Fondamentali sono gli artt. 147-148
quando i genitori non hanno mezzi sufficienti gli ascendenti sono chiamati a fornirli ai genitori stessi e questa obbligazione è assistita da uno speciale ordine di pagamento.
È molto importante la convenzione di New York del 20/11/1989 circa la salvaguardia dei diritti del fanciullo, resa esecutiva in Italia con la legge 176/1991.

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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