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L'obbligo alimentare, art. 447

L'obbligo alimentare, art. 447


Il diritto di essere alimentato da un terzo può nascere da un accordo bilaterale (CONTRATTO DI VITALIZIO ALIMENTARE diverso dalla rendita vitalizia) o da un lascito testamentario a titolo di legato alimentare o dono lex.                            
Sono obbligati nell’ordine stabilito dall’art. 433 dovendo dunque cui agisce provare l’impossibilità di adempiere da parte dell’obbligato eventualmente di grado anteriore:
a)Il coniuge art. 156 3  e art. 129 bis;
b)I figli legittimi, legittimati naturali, adottivi o, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
c)I genitori o in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali, nonché gli adottanti e art. 436 p quanto riguarda l’adottato;
d)Generi e nuore;
e)Suocero /a
f)Fratelli e sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni obbligato, nei confronti del donante, a meno che non si tratti di donazione obnuziale ovvero remuneratoria (art, 437) e sempre nei limiti del valore della donazione tutt’ora esistente nel suo patrimonio (438 3)
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento (438 1) pur se tale stato consegue ad un proprio comportamento colposo, salvo in tal caso, una riduzione in caso di condotta disordinata e riprovevole (art. 440).

STATO DI BISOGNO: valutato con riferimento alle condizioni del soggetto, mentre la possibilità di lavoro andrà valutata con riferimento alle attitudini fisiche e psichiche e condizioni sociali dell’alimentando e alle possibilità ambientali. Si devono considerare eventuali entrate pensionistiche e ogni corresponsione basata sull’adempimento dell’obbligazione naturale quale quella del convivente more uxorio che infatti incide in sede di fissazione dell’assegno di separazione e divorzile.

MANTENIMENTO: mira a soddisfare qualsiasi esigenza di vita anche quelle non strettamente necessarie alla sopravvivenza.

ALIMENTI: con questo obbligo si viene incontro alle esigenza più elementari di vita come il vitto, il vestiario, cure mediche, abitazioni, e in caso per istruzione e educazione (art. 439 2).
In caso di separazione il diritto al mantenimento spetta al coniuge cui non sia stata addebitata la separazione potendo il coniuge nel caso di addebito vantare il diritto agli alimenti che è un diritto di contenuto più ristretto.
Gli alimenti devono essere assegnati in proporzione al bisogno di chi li domanda e alle condizioni economiche di chi li deve somministrare (art. 438 2) con il limite massimo al necessario di una ordinaria amministrazione, salvo per i fratelli tra i quali l’obbligo sussiste in misura dello stretto necessario (art. 439)

La MISURA:    può essere rivista con SENTENZA e può anche cessare se le condizioni patrimoniali di una parte si modificano (art. 440). Art. 441: OBBLIGAZIONE DIVISIBILE     in caso di pluralità degli obbligati nello stesso grado tutti devono concorrere in proporzione alle loro condizioni economiche

DECORRENZA: Gli alimenti sono dovuti non dal momento in cui nasce lo stato di bisogno ma dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora se ad essa segue entro 6 mesi la domanda stessa (art. 445) e dovevano essere somministrati mediante assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati ovvero accogliendo o mantenendo nella propria casa colui che ha diritto (art. 443) OBBLIGAZIONE SEMPLICE

CESSAZIONE: ha carattere personale: l’obbligo cessa con la morte dell’obbligato. Se deriva da atto illecito: risarcimento ex art 2043.
Il diritto agli alimenti è indisponibile e non può essere ceduto ne compensato neppure se con prestazioni arretrate ne oggetto di pignoramento è inoltre imprescrittibile.

ESTINZIONE: l’assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto qualunque uso ne abbia fatto il destinatario (art, 444) al fine di evitare speculazioni  ad opera dell’alimentando.
Si potrebbe richiedere l’assegno in caso di smarrimento o furto, magari in misura ridotta fissata dal giudice.

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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