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Art. 251, I figli illegittimi

Art. 251, I figli illegittimi


Limiti all'accertamento del rapporto naturale di filiazione: incesto e riconoscimento in contrasto con lo status di figlio legittimo o legittimato.
Art.251: non possono essere riconosciuti figli nati da persone tra le quali esista, anche se naturale, un rapporto di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale di 2' o un vincolo di affinità in linea retta; salvo che: i genitori al tempo del concepimento ignorassero il vincolo e che sia stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale derivava l'affinità (i figli hanno anche particolari diritti ereditari). Quando un genitore è in buona fede, il riconoscimento può essere fatto solo da lui e cmq deve essere autorizzato dal tribunale per minori, nell'interesse del figlio e per evitare pregiudizi.
Non è ammesso l'accertamento, tuttavia c'è responsabilità patrimoniale per il MEI. I diritti sono parificati a quelli dei figli naturali; il genitore assume solo obblighi, e non diritti o potestà. Se il figlio è maggiorenne e versi in stato di bisogno, ha diritto agli alimenti (ovviamente occorre che il rapporto sia provato, anche con ogni mezzo di prova, ma deve esserci un fumus boni iuris).

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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