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Definizione di tutela cautelare anticipatoria

Definizione di tutela cautelare anticipatoria


Diversa è la logica della tutela cautelare anticipatoria, con la quale si cerca di ovviare, propriamente, al c.d. rischio da tardività. Per comprenderne il senso, si tenga ancora presente il fatto che il modo di atteggiarsi di una tutela giurisdizio­nale dipende sempre dal modo di essere di un diritto soggettivo e del suo biso­gno di tutela.
Il tipico esempio di misura che attua una tutela cautelare anticipatoria lo tro­viamo nel provvedimento d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c., che cosi recita:
«Fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito».
Dalla formulazione della norma emerge che questo strumento abbia carattere residuale e contenuto atipico. Quindi esso, per un verso, può, in generale, essere utilizzato tutte le volte in cui gli altri strumenti previsti dal codice di procedura civile non servano al bisogno di tutela cautelare e, per altro verso, può avere un contenuto diverso da caso a caso, a seconda del bisogno di cautela in concreto emergente.

In questo ambito il meccanismo della cautela consiste nell'anticipazione degli effetti di quello che sarà (si immagina che sarà) il provvedimento dichiarativo di accoglimento della domanda.
Quindi vi deve essere omogeneità tra il contenuto del provvedimento cautelare e il contenuto della futura sentenza. Questa omogeneità non si ha, ad esempio, tra il provvedimento di revoca dell'amministratore e la sentenza che accoglie l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c.
In altri termini, qui si ha a che fare con situazioni nelle quali è il "fattore tempo" in sé a rappresentare un pericolo, nel senso che, se non si intervenisse in via di urgenza, l'eventuale sentenza di accoglimento della domanda arriverebbe in ogni caso troppo tardi.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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