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L'ordinamento statale in rapporto con le giurisdizioni straniere

L'ordinamento statale in rapporto con le giurisdizioni straniere

Si pensi al modo in cui la legge oggi disciplina il rapporto dell'or­dinamento statale con le giurisdizioni straniere e con la giurisdizione arbitrale. Qui, a seguito di recenti interventi di modifica (V. l. 218/1995: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato; l. 25/1994: Nuove disposizioni in materia di arbitra­to e disciplina dell'arbitrato internazionale, che trova conferme nell'ultima riforma dell'arbitrato attuata con D.Lgs. 40/2006), vediamo che oggi è rico­nosciuto, a livello di ordinamento statale, il frutto di altre attività giurisdizionali, senza bisogno di passare da filtri preventivi.
La sentenza straniera e il lodo arbi­trale (rituale) esplicano efficacia vincolante senza che vi sia bisogno di una pre­via delibazione o omologazione, insomma senza che un giudice dello Stato li recepisca, li assuma come atti imperativi dello Stato.

TUTELA ESECUTIVA E MONOPOLIO DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI DELLO STATO

In realtà, tra le varie, possibili, attività giurisdizionali solo quella esecutiva rientra nel monopolio degli organi giurisdizionali dello Stato e ciò perchè essa rappresenta un'attività di aggressione nel patrimonio di un soggetto, attività che, quindi, implicando fra l'altro anche l'uso della forza, può essere svolta solo dal potere pubblico.
Così non si potrebbe certo ammettere un'attività esecutiva svolta da privati nè l'uso della forza, nell'ambito del territorio italiano, in capo ad organi appartenenti ad altri ordinamenti.
Quindi la preoccupazione sottesa all'art. 102 Cost. è solo quella di delineare un certo, necessario, modo di essere della giurisdizione statale, so­stanzialmente al fine di garantire l'indipendenza e, quindi, l'imparzialità dei giudici pubblici.
In definitiva in esso si è voluto, essenzialmente, separare il po­tere giudiziario da quello esecutivo, per un verso, garantendo l'indipendenza del giudice dal potere esecutivo e, per altro verso, escludendo la possibilità che l'attività giurisdizionale sia esercitata da organi amministrativi.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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