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Azione anteriore alla scadenza del contratto, art. 657 cl


AZIONE ANTERIORE ALLA SCADENZA  (art.657c1)

Il locatore può prima della scadenza del contratto, ma nel rispetto dei termini del contratto stesso, chiedere al giudice la convalida di licenza per finita locazione al fine di premunirsi di un provv. che porterà in esecuzione forzata se il locatario non rilascerà l’immobile alla scadenza del contratto.
 Questa è un’ipotesi del tutto eccezionale di condanna in futuro, in quanto manca l’attualità del diritto, dal punto di vista sostanziale, e quindi logicamente anche la sua violazione, cioè l’interesse ad agire (il legislatore equipara quindi la probabilità della violazione alla violazione stessa secondo l'id quod plerumque accidit ). Il diritto al rilascio infatti sorge solo quando il contratto è scaduto o quando si è verificato un fatto che dà luogo alla risoluzione. Qui l’azione è concessa anche prima della scadenza e indipendentemente dal verificarsi di un fatto idoneo alla risoluzione, c'è un'anticipazione delle possibilità di tutela giurisdizionale; ciò implica un eccezionale allargamento dell’interesse ad agire.
L’atto introduttivo del giudizio si compie contestualmente con un atto di efficacia sostanziale: ATTO DELLA LICENZA O DISDETTA (art.1596 c.c.) che produce l’effetto di evitare la tacita riconduzione quando l’atto contenente la disdetta sia notificato e la disdetta intimata nei termini previsti dal contratto, dalla legge o dagli usi.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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