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ART 669 sexies - I comma, Procedimento cautelare ordinario


'Il giudice sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda'.
Di regola il deposito del ricorso viene comunicato alla parte resistente, attraverso la notificazione o forme più semplici di notificazione, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio.
Il modello istruttorio utilizzato presenta i caratteri della cognizione sommaria. La sommarietà si manifesta nella mancanza di predeterminazione legale delle forme e dei termini delle attività processuali, la determinazione delle stesse è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale è vincolato solo dal rispetto del contraddittorio e dalla necessaria correlazione con i presupposti e lo scopo della misura cautelare richiesta.
Da tale disciplina si desume che:
-  un minimo di attività istruttoria deve comunque esserci, non ci si può limitare ad una valutazione prima facie circa la fondatezza delle pretese del ricorrente.
- poichè si parla di 'atti di istruzione' e non di mezzi di prova, si possono utilizzare anche le prove cd atipiche (es. si possono utilizzare i mezzi di prova assunti in un altro processo).
Inoltre laddove si tratti di mezzi di prova tipici, questi si potranno assumere senza le formalità necessarie per assumerli in un processo a cognizione piena (es. non è necessaria la preventiva capitolazione dei fatti per esperire la prova testimoniale).

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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